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a cura di Maria Teresa Pellicori
CHIARIMENTI SUL DECRETO CHE PREMIA GLI INSEGNANTI IN SCUOLE MONTANE
L’elenco dei comuni montani individuati dal MIUR è già stato pubblicato. Si è invece in attesa dell’elenco aggiornato delle scuole.
Dopo la confusione creata dagli organi di stampa sull’approvazione del decreto legge che prevede, tra le altre cose, la maggiorazione del punteggio per i docenti che prestano servizio in scuole montane, riteniamo opportuno chiarire i termini della vicenda e fugare alcuni dei dubbi espressi dai molti che hanno telefonato agli uffici dell’Uncem.
Il Senato nella seduta del 26 maggio ha approvato in via definitiva il DL n. 97/2004, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto sul precariato scolastico rivoluziona le graduatorie esistenti, permettendo dei balzi in avanti a quei docenti che abbiano determinati requisiti.
Dietro-front sul servizio di leva, che non dà più diritto ad aumenti.
Le novità maggiori, invece, sono sul fronte della montagna.
Nel testo licenziato si legge che il punteggio raddoppia per le docenze prestate in località di montagna.
Infatti, a partire dall’anno scolastico 2004-2005, le graduatorie permanenti saranno determinate secondo una tabella allegata al decreto.
Alla lettera h) della tabella allegata all’art. 1, co.1, del decreto legge viene espressamente previsto che:
<< il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori nonché negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia>>.
Inoltre specifica sempre alla stessa lettera:
<< Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare>>.
Il vantaggio è indubbio per chi si trova in possesso dei menzionati requisiti, e c’è chi auspica un esodo di massa verso le alte vette, non per l’amenità dei luoghi ma per il “ricco bottino”.
A ben vedere, però, la cosa non è così facile come sembra.
Si è in attesa che il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubblichi quanto prima un elenco aggiornato delle scuole di montagna, considerate dalla legge, per facilitare la presentazione delle domande.
Da ultimo, nuove precisazioni sulle modalità di utilizzo delle graduatorie permanenti (quelle dalle quali si procede alla metà delle assunzioni) sono giunte dal Ministero dell'Istruzione, che ha firmato, in data 3 giugno 2004, la nota attuativa della legge di conversione del decreto n. 97 1.
Le novità avranno efficacia a decorrere già dal prossimo anno scolastico (la nuova scadenza per aggiornare i punteggi dei candidati è il 14 giugno).
La nota dà alcuni chiarimenti per quanto riguarda il raddoppio dei punti per il servizio prestato nelle scuole situate in comuni di montagna.
Gli insegnanti dovranno verificare che il comune in questione sia tra quelli dell'apposito elenco che il ministero ha allegato alla nota.
Saranno dunque da considerare comuni di montagna, validi ai fini della supervalutazione, non solo quelli che rispondono ai requisiti orografici, ma anche a quelli reddituali ed economici fissati dalla legge n. 991/1952.
In seconda battuta, i docenti dovranno verificare che nel comune di montagna così individuato ci sia almeno un plesso della scuola nella quale si è svolto il servizio.
A breve, come sopra anticipato, il Ministero fornirà agli uffici scolastici direttamente l'elenco delle scuole interessate, in base al quale verificare le singole domande.
Quindi, in definitiva, l’autorità competente per la determinazione di quali siano le scuole di montagna, è il MIUR e non, stando a precipitose informazioni che hanno provocato una bailamme tra i precari, l’Uncem.
Infatti all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani compete solo l’individuazione di quali siano i Comuni montani e parzialmente montani.
L’elenco disponibile all’indirizzo web ”www.uncem.it“, non dice quali località siano situate sopra i 600 metri dal livello del mare, ma enumera soltanto i Comuni montani e parzialmente montani per ogni regione italiana.
Per fugare ogni dubbio in merito, si pubblica per esteso il testo 1 del dl n.97/2004 approvato nella seduta di mercoledì 26 maggio, con le relative modifiche evidenziate in grassetto, oltre alla nota attuativa del Ministero dell’Istruzione.
1 La nota attuativa del Ministero dell’Istruzione contiene degli allegati che possono essere consultati al sito internet: http://www.istruzione.it/normativa/2004/prot29_04.shtml.
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