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Venerdì, 4 marzo 2005
Quesiti applicazione Patto di Stabilità



A decorrere dall'esercizio 2005 questa Comunità Montana è stata soggetta all'obbligo del patto di stabilità, si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai seguenti punti:

  1. SPESE SOSTENUTE DA ENTI LOCALI CAPOFILA

    Con riferimento al punto G. 3 della Circolare n. 4 del 08.02.2005 concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2005-2007, poiché la Comunità Montana gestisce, nell' esclusivo interesse dei Comuni associati, funzioni e servizi sulla base di convenzioni e Leggi delega regionali, si chiede cortesemente di conoscere, quali fattispecie possano essere ricondotte alla qualità di ente"capofila" e se possono rientrare in tale tipologia le spese sottoelencate?

  • Spese relative ai servizi svolti in forma associata da questa Comunità Montana per conto dei Comuni ad essa appartenenti e nell'esclusivo interesse degli stessi

    La Comunità Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari, i servizi associati di trasporto alunni, catasto, polizia, controllo sanitario delle acque destinato al consumo umano, protezione civile, informatizzazione.
    Per determinare la quota di partecipazione di propria competenza occorre far riferimento alla spesa sostenuta oppure all'effettiva fruizione del servizio stesso?
    Ad esempio per taluni servizi è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni, in altri casi gli stessi non hanno alcun aggravio sui loro bilanci pur beneficiando dei servizi.
    La quasi totalità dei Comuni per conto dei quali vengono svolti i servizi è esclusa dall' applicazione del patto di stabilità.
    In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?

  • Spese relative ai servizi svolti in forma associata con altre Comunità Montane per servizi di interesse Comune

    La Comunità Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari, servizi per la gestione delle deleghe regionali in agricoltura e servizio Nucleo di valutazione.
    Anche in questo caso le Comunità Montane associate non sono soggette all'obbligo del patto di stabilità. In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?

  1. GESTIONE DI RISORSE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA

    Poiché alla Comunità Montana, sulla base di specifiche Leggi Regionali e Nazionali, vengono trasferite risorse aventi destinazione vincolata, qualora i relativi importi eccedano, sia in termini di impegni che in termini di cassa, i limiti derivanti dall'applicazione del patto , come potrebbe la Comunità Montana sottrarsi agli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni e non inserire a bilancio i relativi interventi?
    Altro aspetto più grave è rappresentato dalle limitazioni ai pagamenti. Di fronte alle liquidazioni derivanti dalla gestione delle suddette funzioni o gestione di opere, in molti casi già a bilancio in c/residui, soggette a precisi termini di rendicontazione (per non parlare dell'applicazione degli interessi di mora da parte delle ditte), come dovrà procedere questo Ente?

  2. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

    Gli oneri straordinari della gestione corrente sono da ricomprendere nel computo delle spese soggette al patto di stabilità?



Risposta del Ministero dell'Economia



In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che:



  1. il riferimento ad ente locale capofila deve discendere da una normativa statale o regionale (o da provvedimenti amministrativi, per lo più della Giunta Regionale) che individua i servizi, l'ente "capofila" e gli altri enti che beneficiato di tale gestione. Pertanto, verifichi codesto Ente se sussitono tali presupposti e, in caso positivo, si ritiene che la soluzione proposta al punto G.3 della circolare n. 4/2005 consenta in base alla vigente normativa, da un lato, di non peggiorare l'andamento dei saldi di finanza pubblica nel senso di porre sotto le regole del patto anche tali tipologie di spese e, dall'altro, di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni capofila ponendo convenzionalmente a carico dei comuni che beneficiano dei servizi la loro quota di spese, che possono essere sia di parte corrente che in conto capitale. E' evidente che tale distribuzione di spese tra gli enti - da raggiungere attraverso un'intesa preliminare in modo che gli altri enti sappiano che a fine 2005 ne dovranno tener conto - è puramente convenzionale ed ha validità ai soli fini del patto di stabilità interno mentre non ha riflessi in termini gestionali sul bilancio del comune capofila che provvederà ad impegnare e a pagare tutte le spese. In particolare, attraverso l'intesa, gli enti che usufruiscono del servizio possono portare convenzionalmente a carico delle proprie spese 2001-2003 la quota di loro competenza così come il comune capofila. Si ritiene ovvio precisare che la parte di spese che dovessero gravare su enti non soggetti al patto non deve essere considerata da nessun ente in quanto in ogni caso non sarebbe soggetta alle regole del patto. Inoltre, non si è ritenuto di inserire nell'allegato la contabilizzazione delle spese per enti capofila nel calcolo delle spese medie in quanto si è ritenuto di non complicare la determinazione della spesa media per fattispecie che non derivano espressamente dalla normativa del patto e che riguardano solo una parte degli enti locali.
  2. la legge finanziaria 2005, in base al principio generale della crescita programmata del 2% per tutte le Pubbliche Amministrazioni, pone l'attenzione soltanto sul livello della spesa e non sul livello di entrata (salvo le esclusioni previste espressamente dalla legge: cofinanziamenti, proventi di alienazione, ecc.) anche se neutrale per l'ente (si veda ultimo capoverso del punto A della circolare n. 4/2005). Pertanto, le spese finanziate dallo Stato, dalla Regione o dai comuni (eccetto quelle cofinanziate) o da indebitamento non possono essere portate in detrazione dal complesso delle spese utili ai fini del patto. Ogni diversa interpretazione non può che seguire la via della modifica legislativa.
  3. l'intervento 08 della spesa corrente rientra nel complesso delle spese soggette al patto (sono esclusi il personale e i trasferimenti verso AA.PP.). Unica eccezione può essere il caso in cui l'ente ha fatto formalmente ricorso alla procedura prevista dalla normativa sul riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267) - si ritiene che la Comunità montana, al fine di non compromettere l'azione di riequilibrio appena avviata, possa escludere ai fini del patto di stabilità interno le spese in questione.
  



A picture named losoio.gif Ultimo aggiornamento: 31-08-2006; 12:15:25
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