Richiesta chiarimenti relativi alla compatibilità della presenza in Giunta Esecutiva dell’Uncem Emilia-Romagna di un rappresentante di un Consorzio di Bonifica alla luce dell’Art. 5 del nuovo Statuto.
Il vigente statuto dell’UNCEM Nazionale, approvato in sede congressuale il 12 febbraio scorso, ha in effetti modificato la norma di cui all’art. 5 inerente i soci dell’Unione, tra i quali non figurano più i Consorzi di bonifica.
Il successivo art. 26, non toccato dalle modifiche statutarie, stabilisce che l’Assemblea regionale della Delegazione UNCEM, la quale elegge gli organi, “è costituita da tutti i soci della Regione aderenti all’UNCEM nazionale”.
Nel caso di specie, codesta Delegazione si è rinnovata antecedentemente allo svolgimento dell’Assemblea congressuale nazionale, ai sensi delle norme statutarie allora in vigore, che ammettevano l’adesione come soci anche dei Consorzi di bonifica.
Pertanto è pienamente legittima l’avvenuta nomina nella Giunta della Delegazione del componente espressione di un Consorzio di bonifica.
Così stando le cose, si ritiene che il membro di Giunta rappresentante di un Consorzio di bonifica possa restare in carica per il tempo della durata degli organi della Delegazione purché - nelle modifiche allo statuto che dovranno essere apportate per recepire le norme dello Statuto nazionale - la Delegazione Regionale inserisca anche una norma transitoria del seguente tenore:
“I componenti degli organi della Delegazione regionale, eletti in rappresentanza degli Enti soci, così come stabilito nello Statuto prima dello svolgimento del XIV Congresso Nazionale che ha modificato la componente stessa, e non più facenti parte dei soci ai sensi degli artt. 5 e 26 del nuovo Statuto, restano in carica sino alla prima scadenza degli organi della Delegazione”.
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