<?xml version="1.0"?><!-- RSS generated by Radio UserLand v8.2.1 on Wed, 01 Mar 2006 12:02:12 GMT --><rss version="2.0">	<channel>		<title>UNCEM Nazionale: quesiti</title>		<link>http://www.uncem.it/categories/quesiti/</link>		<description></description>		<language>it-it</language>		<copyright>Copyright 2006 UNCEM Nazionale</copyright>		<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2006 12:02:12 GMT</lastBuildDate>		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>		<generator>Radio UserLand v8.2.1</generator>		<managingEditor>uncem.nazionale@uncem.net</managingEditor>		<webMaster>uncem.nazionale@uncem.net</webMaster>		<category domain="http://www.weblogs.com/rssUpdates/changes.xml">rssUpdates</category> 		<skipHours>			<hour>23</hour>			<hour>1</hour>			<hour>2</hour>			<hour>3</hour>			<hour>4</hour>			<hour>5</hour>			<hour>6</hour>			<hour>20</hour>			</skipHours>		<ttl>60</ttl>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Maria Teresa Pellicori&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;Tagli indennit&amp;agrave; di funzione: le indicazioni dell&amp;#8217;Uncem&lt;/h4&gt;Come gi&amp;agrave; riferito in precedenza, la Finanziaria per l&amp;#8217;anno 2006 (legge 266/2005) al comma 54 dell&amp;#8217;articolo unico ha previsto la rideterminazione in riduzione del 10% dell&amp;#8217;ammontare risultante al 30 settembre 2005 delle indennit&amp;agrave; di funzione e dei gettoni di presenza  che spettano di diritto agli amministratori locali secondo la disciplina legislativa e regolamentare stabilita dall&amp;#8217;art. 82 del Tuel 267/2000 e, con modalit&amp;agrave; di applicazione, dal decreto ministeriale 119/2000.&lt;br&gt;L&amp;#8217;articolo 82 del Tuel e l&amp;#8217;articolo 11 del Dm stabiliscono anche che le indennit&amp;agrave; possono essere incrementate o diminuite con delibera di Giunta o di Consiglio. &lt;br&gt;In attesa del richiesto pronunciamento ministeriale l&amp;#8217;Uncem ritiene che, per gli enti in cui gli organi, al 30 settembre scorso avessero gi&amp;agrave; esercitato tale facolt&amp;agrave; in  riduzione delle indennit&amp;agrave; e dei gettoni in misura pari o superiore al 10% spettante, &lt;b&gt;non sono applicabili ulteriori diminuzioni&lt;/b&gt;. &lt;br&gt;Nel caso in cui la riduzione deliberata sia inferiore al 10% la rideterminazione dovr&amp;agrave; essere effettuata per la differenza.Quanto all&amp;#8217;organo competente, visto che la norma ha carattere obbligatorio, secondo quanto previsto dalla circolare del ministero dell&amp;#8217;Interno 5 giugno 2005, n. 5/2000, cos&amp;igrave; come per i provvedimenti di applicazione delle indennit&amp;agrave; nelle misure di legge, la riduzione pu&amp;ograve; essere effettuata dal dirigente competente con propria determinazione.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2006/03/01.html#a1005</guid>			<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 12:01:30 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Massimo Bella&lt;/font&gt; &lt;h4&gt;Presidente Comunit&amp;agrave; montana: non pu&amp;ograve; essere esterno all&amp;#8217;Assemblea&lt;/h4&gt;Con riferimento ad una specifica richiesta di parere del rivolta ad UNCEM da una Comunit&amp;agrave; montana, volta a conoscere la possibilit&amp;agrave; di previsione nello Statuto della Comunit&amp;agrave; stessa di Presidente della Giunta nominato al di fuori del Consiglio della Comunit&amp;agrave;, l&amp;#8217;Unione si &amp;egrave; espressa in senso negativo.Il responsabile dell&amp;#8217;Amministrazione, come per i Comuni e per le Province, non pu&amp;ograve; che essere espressione dell&amp;#8217;organo assembleare e quindi &amp;#8211; nel caso di specie &amp;#8211; essere eletto come rappresentante in Comunit&amp;agrave; montana da uno dei Comuni che la costituiscono.Soccorre al riguardo anche il rinvio dinamico di cui all&amp;#8217;art. 28, c. 7, del testo unico n. 267/2000, secondo il quale alle Comunit&amp;agrave; montane si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l&amp;#8217;ordinamento dei Comuni.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/12/07.html#a923</guid>			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 12:00:19 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Fascia Presidente Comunit&amp;agrave; montana. Necessaria la previsione normativa&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&amp;#8217;UNCEM &amp;egrave; intervenuta da tempo presso il Ministero dell&amp;#8217;Interno al fine di verificare la possibilit&amp;agrave; per il Presidente della Comunit&amp;agrave; montana di dotarsi della fascia distintiva al pari dei sindaci.&lt;br&gt;Il Ministero valuta necessaria una specifica norma che lo contempli, analoga a quella contenuta all&amp;#8217;art. 50, comma 12, del testo unico sull&amp;#8217;ordinamento locale n. 267/2000, che l&amp;#8217;Unione ha sollecitato, tuttavia ancora senza esito, anche in relazione alle secche in cui si &amp;egrave; arenato l&amp;#8217;articolato di nuovo testo unico previsto dalla delega legislativa di cui alla legge &amp;#8220;La Loggia&amp;#8221; n. 131/2003.&lt;br&gt;Numerose le Comunit&amp;agrave; montane che sono intervenute con mirati quesiti al Ministero medesimo, il quale ha recentemente ribadito la propria posizione nella nota di risposta alla Comunit&amp;agrave; montana Bassa Valle Elvo, che pubblichiamo.&lt;br&gt;La risposta ministeriale adombra ora la possibilit&amp;agrave; di conseguire l&amp;#8217;istituzione della fascia anche attraverso la stipula di apposita intesa, che l&amp;#8217;Unione avr&amp;agrave; cura di promuovere in sede di Conferenza Unificata per verificarne la praticabilit&amp;agrave;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Risposta del Ministero degli Interni&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si fa riferimento alla nota n. 1748 del 22.7.2005, con la quale &amp;egrave; stato richiesto il parere della scrivente circa la procedura da seguire al fine di dare attuazione alla deliberazione n. 21 del 18.3.2005 con la quale la giunta di Codesta Comunit&amp;agrave; Montana ha adottato l&apos;insegna del presidente, costituita da una fascia di verde con gli stemmi della Republica italiana e della Comunit&amp;agrave; Bassa Valle Elvo, da portarsi a tracolla della spalla destra.Come noto, ai sensi dell&apos;art. 50, comma 12, del TUEL n. 267/2000 &quot;Distintivo del Sindaco &amp;egrave; la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla&quot;.&lt;br&gt;Tale previsione normativa, tuttavia, non viene ripetuta, nell&apos;ambito del medesimo T.U., con riferimento alla figura del Presidente della Comunit&amp;agrave; Montana.Tanto premesso, va rilevato che la finalit&amp;agrave; della previsione di un distintivo &amp;egrave; quella di rendere immediatamente distinguibili i titolari di determinate cariche pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente.&lt;br&gt;E&apos; peraltro evidente che tale finalit&amp;agrave; non potrebbe essere realizzata se l&apos;ordinamento demandasse all&apos;autonomia normativa dei singoli Enti la facolt&amp;agrave; di prevedere caratteristiche differenziate per il distintivo che contraddistingue il proprio rappresentante. Per le considerazioni suesposte, si ritiene che - in assenza di specifiche previsioni di legge l&apos;istituzione di un distintivo anche per la carica di Presidente della Comunit&amp;agrave; Montana possa essere prevista solo sulla base di apposite intese che ne garantiscono l&apos;uniformit&amp;agrave;.&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;i&gt;Il Direttore Generale&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/09/27.html#a795</guid>			<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 11:22:17 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Applicazione artt. 60 e 63 del T.U. 267/2000&lt;/h4&gt;&lt;b&gt;Cause ostative all&amp;#8217;assunzione ed all&amp;#8217;espletamento del mandato elettivo.Elettorato passivo &amp;#8211; Ineleggibilit&amp;agrave; ed incompatibilit&amp;agrave;.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;parere degli Interni&lt;/div&gt;Roma, 8 luglio 2005Si fa riferimento alla nota della Comunit&amp;agrave; Montana con la quale &amp;egrave; stato posto un quesito circa la sussistenza di presupposti di ineggibilit&amp;agrave; e di incompatibilit&amp;agrave;, ai sensi degli artt. 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, in capo ad un consigliere di codesta Comunit&amp;agrave; Montana, nominato componente del consiglio di amministrazione di una societ&amp;agrave; a responsabilit&amp;agrave; limitata partecipata all&amp;#8217;ente.Com&amp;#8217;&amp;egrave; noto, le cause cause ostative all&amp;#8217;espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal citato decreto legislativo, incidendo direttamente sull&amp;#8217;esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.Pertanto, in assenza di specifica disciplina in materia, la fattispecie rappresentata non risulta configurare alcuna delle tassative ipotesi di incompatibilit&amp;agrave; prefigurate dall&amp;#8217;art. 63, comma 1 del T.U.E.L, n&amp;eacute; risulta integrare le cause di ineleggibilit&amp;agrave; previste dall&amp;#8217;art. 60.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/09/07.html#a767</guid>			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 12:28:24 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Richiesta chiarimenti relativi alla compatibilit&amp;agrave; della presenza in Giunta Esecutiva dell&amp;#8217;Uncem  Emilia-Romagna di un rappresentante di un Consorzio di Bonifica alla luce dell&amp;#8217;Art. 5 del nuovo Statuto.&lt;/h4&gt;Il vigente statuto dell&amp;#8217;UNCEM Nazionale, approvato in sede congressuale il 12 febbraio scorso, ha in effetti modificato la norma di cui all&amp;#8217;art. 5 inerente i soci dell&amp;#8217;Unione, tra i quali non figurano pi&amp;ugrave; i Consorzi di bonifica.&lt;br&gt;Il successivo art. 26, non toccato dalle modifiche statutarie, stabilisce che l&amp;#8217;Assemblea regionale della Delegazione UNCEM, la quale elegge gli organi, &amp;#8220;&lt;i&gt;&amp;egrave; costituita da tutti i soci della Regione aderenti all&amp;#8217;UNCEM nazionale&lt;/i&gt;&amp;#8221;.&lt;br&gt;Nel caso di specie, codesta Delegazione si &amp;egrave; rinnovata antecedentemente allo svolgimento dell&amp;#8217;Assemblea congressuale nazionale, ai sensi delle norme statutarie allora in vigore, che ammettevano l&amp;#8217;adesione come soci anche dei Consorzi di bonifica. &lt;br&gt;Pertanto &amp;egrave; pienamente legittima l&amp;#8217;avvenuta nomina nella Giunta della Delegazione del componente espressione di un Consorzio di bonifica.&lt;br&gt;Cos&amp;igrave; stando le cose, si ritiene che il membro di Giunta rappresentante di un Consorzio di bonifica  possa restare in carica per il tempo della durata degli organi della Delegazione purch&amp;eacute; -  nelle modifiche allo statuto che dovranno essere apportate per recepire le norme dello Statuto nazionale - la Delegazione Regionale inserisca anche una norma transitoria del seguente tenore:    &lt;br&gt;&amp;#8220;I componenti degli organi della Delegazione regionale, eletti in rappresentanza degli Enti soci, cos&amp;igrave; come stabilito nello Statuto prima dello svolgimento del XIV Congresso Nazionale che ha modificato la componente stessa,  e non pi&amp;ugrave; facenti parte dei soci ai sensi degli artt. 5 e 26 del nuovo Statuto, restano  in carica sino alla prima scadenza degli organi della Delegazione&amp;#8221;.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/05/16.html#a642</guid>			<pubDate>Mon, 16 May 2005 10:54:15 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Rinnovo Consiglio Comunit&amp;agrave; Montana&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Il regime di &lt;i&gt;prorogatio &lt;/i&gt;del Consiglio della Comunit&amp;agrave; Montana, che in base allo Statuto convalida il rinnovo parziale nella seduta successiva alla comunicazione delle nuove nomine, termina con la convalida dei membri secondo la procedura prevista?&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Risposta del Ministero degli Interni&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Il Consiglio Comunitario, nel caso specifico, deve provvedere a inviare i nuovi rappresentanti del Comune alla prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine, procedendo, quale adempimento prioritario, alla loro convelida.&lt;br&gt;Deve ritenersi che la nomina dei nuovi rappresentanti comunali segni la fine del regime di &lt;i&gt;prorogatio &lt;/i&gt;in cui operano i vecchi rappresentanti, con la conseguenza che il Consiglio Comunitario, una volta avvisato alle avvenute nomine &amp;egrave; tenuto a convocare i nuovi rappresentanti alla prima seduta utile.&lt;br&gt;In questa occasione si procede alla convalida dei nuovi rappresentanti al fine di pervenire alla ricostruzione del &lt;i&gt;plenum&lt;/i&gt; dell&amp;#8217;organo assembleare, che potr&amp;agrave; poi validamente deliberare su tutti gli ulteriori punti all&amp;#8217;ordine del giorno.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/03/31.html#a581</guid>			<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 09:37:11 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;PEG: applicazione Comunit&amp;agrave; Montane&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Oggetto: Quesito sull&apos;applicabilit&amp;agrave; dell&apos;art. 198-bis TUEL alle Comunit&amp;agrave; Montane&lt;/b&gt; &lt;b&gt;VISTO&lt;/b&gt; l&amp;#8217;art. 169 del D.lgs. 267/2000, secondo cui la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione &amp;egrave; facoltativa per  gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunit&amp;agrave; montane; &lt;b&gt;VISTO&lt;/b&gt; l&amp;#8217;art. 198-bis del T.U.E.L. che impone agli enti locali soggetti controllo di gestione, ai sensi dell&amp;#8217;art. 196 del T.U.E.L., la comunicazione del referto oltre che agli amministratori anche alla Corte dei Conti; &lt;b&gt;CONSIDERATO&lt;/b&gt; che questa Comunit&amp;agrave; montana, con popolazione di 60.000 abitanti, pur non rientrando tra gli enti obbligati alla predisposizione del P.E.G., avendo istituito l&amp;#8217;area delle posizioni dirigenziali ha comunque predisposto i Piani Esecutivi di Gestione ai fini della valutazione dei dirigenti; &lt;b&gt;SI CHIEDE&lt;/b&gt;Se l&amp;#8217;art. 198-bis sia applicabile a questo ente e se, dunque, il referto del controllo di gestione debba essere trasmesso alla Corte dei Conti.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Parere dell&amp;#8217;UNCEM&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;In esito alla richiesta di parere, si ritiene che nel caso di specie l&apos;art. 198-bis del testo unico 267/2000 sia applicabile anche a codesta Comunit&amp;agrave; montana.&lt;br&gt;Dal momento che la medesima ha scelto di predisporre il PEG, pur non essendone obbligata in forza dell&apos;art. 169, ultimo comma, si ritiene che la Comunit&amp;agrave; montana debba attenersi - al pari degli altri enti locali - anche alla disposizione del citato art. 198-bis, inclusa la prescrizione che impone la trasmissione del referto alla Corte dei Conti.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/03/16.html#a564</guid>			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 12:32:30 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Quesiti applicazione Patto di Stabilit&amp;agrave;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;A decorrere dall&apos;esercizio 2005 questa Comunit&amp;agrave; Montana &amp;egrave; stata soggetta all&apos;obbligo del patto di stabilit&amp;agrave;, si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai seguenti punti:&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; SPESE SOSTENUTE DA ENTI LOCALI CAPOFILACon riferimento al punto G. 3 della Circolare n. 4 del 08.02.2005 concernente il &quot;patto di stabilit&amp;agrave; interno&quot; per gli anni 2005-2007, poich&amp;eacute; la Comunit&amp;agrave; Montana gestisce, nell&apos; esclusivo interesse dei Comuni associati,  funzioni e servizi sulla base di convenzioni e Leggi delega regionali,  si chiede cortesemente di conoscere, quali fattispecie possano essere ricondotte alla qualit&amp;agrave; di ente&quot;capofila&quot; e se possono rientrare in tale tipologia le spese sottoelencate?&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;Spese relative ai servizi svolti in forma associata da questa Comunit&amp;agrave; Montana per conto dei Comuni ad essa appartenenti e nell&apos;esclusivo interesse degli stessi&lt;/b&gt;La Comunit&amp;agrave;  Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari,  i servizi associati di trasporto alunni, catasto, polizia, controllo sanitario delle acque destinato al consumo umano, protezione civile, informatizzazione.&lt;br&gt;Per determinare la quota di partecipazione di propria competenza occorre far riferimento  alla spesa sostenuta oppure all&apos;effettiva fruizione del servizio stesso?  &lt;br&gt;Ad esempio per taluni servizi &amp;egrave; prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni, in altri casi gli stessi non hanno alcun aggravio sui loro bilanci pur beneficiando dei servizi.&lt;br&gt;La quasi totalit&amp;agrave; dei Comuni per conto dei quali vengono svolti i servizi &amp;egrave; esclusa dall&apos; applicazione del patto di stabilit&amp;agrave;.&lt;br&gt;In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;Spese relative ai servizi svolti in forma associata con altre Comunit&amp;agrave; Montane per servizi di interesse Comune&lt;/b&gt;La Comunit&amp;agrave; Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari, servizi per la gestione delle deleghe regionali in agricoltura e servizio Nucleo di valutazione.&lt;br&gt;Anche in questo caso le Comunit&amp;agrave; Montane associate non sono soggette all&apos;obbligo del patto di stabilit&amp;agrave;.In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;ol start=&quot;2&quot;&gt;&lt;li&gt; GESTIONE DI RISORSE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATAPoich&amp;eacute; alla Comunit&amp;agrave; Montana, sulla base di specifiche Leggi  Regionali e Nazionali, vengono trasferite risorse aventi destinazione vincolata, qualora  i relativi importi eccedano, sia in termini di impegni che in termini di cassa, i limiti derivanti dall&apos;applicazione del patto , come potrebbe la Comunit&amp;agrave; Montana sottrarsi agli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni e non inserire a bilancio i relativi interventi?&lt;br&gt; Altro aspetto pi&amp;ugrave; grave &amp;egrave; rappresentato dalle limitazioni ai pagamenti. Di fronte alle liquidazioni derivanti dalla gestione delle suddette funzioni o gestione di opere, in molti casi gi&amp;agrave; a bilancio in c/residui, soggette a precisi termini di rendicontazione (per non parlare dell&apos;applicazione degli interessi di mora da parte delle ditte), come dovr&amp;agrave; procedere questo Ente?&lt;/li&gt;&lt;li&gt; ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEGli oneri straordinari della gestione corrente sono da ricomprendere  nel computo delle spese soggette al patto di stabilit&amp;agrave;?&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/dt&gt;&lt;/dl&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;b&gt;Risposta del Ministero dell&apos;Economia&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che: &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; il riferimento ad ente locale capofila deve discendere da una normativa statale o regionale (o da provvedimenti amministrativi, per lo pi&amp;ugrave; della Giunta Regionale) che individua i servizi, l&apos;ente &quot;capofila&quot; e gli altri enti che beneficiato di tale gestione.    Pertanto, verifichi codesto Ente se sussitono tali presupposti e, in caso positivo, si ritiene che la soluzione proposta al punto G.3 della circolare n. 4/2005 consenta in base alla vigente normativa, da un lato, di non peggiorare l&apos;andamento dei saldi di finanza pubblica nel senso di porre sotto le regole del patto anche tali tipologie di spese e, dall&apos;altro, di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilit&amp;agrave; interno dei comuni capofila ponendo convenzionalmente a carico dei comuni che beneficiano dei servizi la loro quota di spese, che possono essere sia di parte corrente che in conto capitale. E&apos; evidente che tale distribuzione di spese tra gli enti - da raggiungere attraverso un&apos;intesa preliminare in modo che gli altri enti sappiano che a fine 2005 ne dovranno tener conto - &amp;egrave; puramente convenzionale ed ha validit&amp;agrave; ai soli fini del patto di stabilit&amp;agrave; interno mentre non ha riflessi in termini gestionali sul bilancio del comune capofila che provveder&amp;agrave; ad impegnare e a pagare tutte le spese. In particolare, attraverso l&apos;intesa, gli enti che usufruiscono del servizio possono portare convenzionalmente a carico delle proprie spese 2001-2003 la quota di loro competenza cos&amp;igrave; come il comune capofila. Si ritiene ovvio precisare che la parte di spese che dovessero gravare su enti non soggetti al patto non deve essere considerata da nessun ente in quanto in ogni caso non sarebbe soggetta alle regole del patto.Inoltre, non si &amp;egrave; ritenuto di inserire nell&apos;allegato la contabilizzazione delle spese per enti capofila nel calcolo delle spese medie in quanto si &amp;egrave; ritenuto di non complicare la determinazione della spesa media per fattispecie che non derivano espressamente dalla normativa del patto e che riguardano solo una parte degli enti locali. &lt;/li&gt; &lt;li&gt; la legge finanziaria 2005, in base al principio generale della crescita programmata del 2% per tutte le Pubbliche Amministrazioni, pone l&apos;attenzione soltanto sul livello della spesa e non sul livello di entrata (salvo le esclusioni previste espressamente dalla legge: cofinanziamenti, proventi di alienazione, ecc.) anche se neutrale per l&apos;ente (si veda ultimo capoverso del punto A della circolare n. 4/2005).Pertanto, le spese finanziate dallo Stato, dalla Regione o dai comuni (eccetto quelle cofinanziate) o da indebitamento non possono essere portate in detrazione dal complesso delle spese utili ai fini del patto. Ogni diversa interpretazione non pu&amp;ograve; che seguire la via della modifica legislativa.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; l&apos;intervento 08 della spesa corrente rientra nel complesso delle spese soggette al patto (sono esclusi il personale e i trasferimenti verso AA.PP.). Unica eccezione pu&amp;ograve; essere il caso in cui l&apos;ente ha fatto formalmente ricorso alla procedura prevista dalla normativa sul riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267) - si ritiene che la Comunit&amp;agrave; montana, al fine di non compromettere l&apos;azione di riequilibrio appena avviata, possa escludere ai fini del patto di stabilit&amp;agrave; interno le spese in questione.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/03/04.html#a544</guid>			<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 16:10:37 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Presidente Comunit&amp;agrave; montana e Consigliere regionale: nessuna incompatibilit&amp;agrave;&lt;/h4&gt;A seguito di quesito posto da una Comunit&amp;agrave; montana circa la sussistenza di una causa di incompatibilit&amp;agrave; tra la carica di Presidente di Comunit&amp;agrave; e quella di Consigliere regionale della stessa Regione, l&amp;#8217;UNCEM si &amp;egrave; espressa negativamente.Ai sensi del testo unico n. 267/2000, infatti, tale causa di incompatibilit&amp;agrave; non &amp;egrave; prevista.L&amp;#8217;art. 65, comma 1, del testo unico citato non indica anche il Presidente della Comunit&amp;agrave; montana tra le figure (Presidente e Assessori provinciali, Sindaco e Assessori comunali della stessa Regione) per le quali &amp;egrave; prevista incompatibilit&amp;agrave; con la carica di Consigliere regionale.La norma in esame &amp;egrave; da interpretarsi &lt;i&gt;stricto sensu&lt;/i&gt;, senza alcuna possibilit&amp;agrave; di estensione analogica a cariche amministrative che non siano espressamente previste.&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;hr&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;In tal senso si &amp;egrave; espresso anche il Ministero dell&amp;#8217;Interno, in data 13 maggio 2005, con la risposta che pubblichiamo, affermando che l&amp;#8217;art. 65 del Testo unico 267/2000 va interpretato in senso letterale e tassativo con riferimento esclusivamente alle cariche di Sindaco,  Presidente della provincia e Assessore comunale e provinciale.&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ministero dell&amp;#8217;Interno&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;Dipartimento per gli Aggari Regionali e Territoriali&lt;br&gt;Direzione Centrale per le Autonomie&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Oggetto: Quesito su incompatibilit&amp;agrave; tra le cariche di Consigliere Regionale e di Presidente della Comunit&amp;agrave; Montana&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Si fa riferimento alla nota sopracitata con la quale codesta Comunit&amp;agrave; Montana ha posto un quesito circa la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilitr&amp;agrave; tra la carica di Consigliere Regionale e quella di Presidente di Comunit&amp;agrave; Montane.&lt;br&gt;Si rappresenta, al riguardo, che con la Legge 2 luglio 2004, n. 165 sono state dettate in attuazione dell&amp;#8217;art. 122 comma 1, della Costituzione, le disposizioni di principio in considerazione delle quali le Regioni dovranno legiferare in materia di ineleggibilit&amp;agrave; e incompatibilit&amp;agrave; alla Carica di Consigliere Regionale.&lt;br&gt;In merito si fa presente che, in assenza delle specifica Legge Regionale di attuazione del citato art. 122 della Costituzione e del conseguente disposto di cui alla Legge n. 165/2004, vigono tuttora, in materia di ineleggibilit&amp;agrave; e della previgente Legge n. 154/81 riconfermate nel decreto legislativo n. 267/2000.&lt;br&gt;Con orientamento costante la giurisprudenza ha ritenuto che le disposizioni di ineleggibilit&amp;agrave; e di incompatibilit&amp;agrave;, incidendo direttamentesull&amp;#8217;elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estenzione analogica.&lt;br&gt;Poich&amp;eacute;, pertanto, l&amp;#8217;art.65 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l&amp;#8217;incompatibilit&amp;agrave; solamente tra le cariche di Consigliere Regionale e quelle di Sindaco, Presidente della Provincia e assessore comunale e provinciale, la fattispecie proposta da codesta amministrazione non risulta configurare alcuna delle tassative ipotesi di incompatibilit&amp;agrave; nella disposizione prefigurate.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/01/19.html#a479</guid>			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 12:23:05 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Massimo Bella&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;Patto di stabilit&amp;agrave; e popolazione legale delle Comunit&amp;agrave; montane.&lt;br&gt; Chiarimento UNCEM&lt;/h4&gt;Sono pervenuti di recente all&amp;#8217;UNCEM numerosi quesiti volti a richiedere chiarimenti circa la corretta interpretazione del concetto di popolazione residente della Comunit&amp;agrave; montana, anche alla luce della novit&amp;agrave; introdotta dalla legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre scorso, la quale all&amp;#8217;art. 1, comma 21, ha inserito anche le Comunit&amp;agrave; montane oltre i 10.000 abitanti tra gli enti locali assoggettati alle nuove regole del Patto interno di stabilit&amp;agrave;. &lt;br&gt;Sulla materia si veda peraltro la documentazione inserita nell&amp;#8217;apposito link, in home page di questo sito, &amp;#8220;Finanziaria 2005&amp;#8221;.&lt;br&gt;E&amp;#8217; quindi utile chiarire che per popolazione della Comunit&amp;agrave; montana va sempre intesa quella complessivamente residente nella sola quota di territorio classificato montano, secondo i dati aggiornati annualmente dall&amp;#8217;UNCEM a norma dell&amp;#8217;art. 156, comma 2, del testo unico sull&amp;#8217;ordinamento locale n. 267/2000.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Pertanto, la popolazione legale della Comunit&amp;agrave; montana &amp;egrave; costituita dalla somma della popolazione residente nei Comuni interamente montani (dati ISTAT) oltre alla sola quota montana di popolazione dei Comuni classificati parzialmente montani, ove presenti, che viene certificata annualmente ad UNCEM dai rispettivi Sindaci&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ove ci si trivi in presenza anche di Comuni non classificati montani, inseriti nella Comunit&amp;agrave; montana ad opera delle Regioni ai sensi dell&amp;#8217;art. 27, comma 5, del citato testo unico, la popolazione di tali Comuni non va considerata agli effetti del calcolo della popolazione residente della Comunit&amp;agrave; montana.&lt;br&gt;Si informa altres&amp;igrave; che l&amp;#8217;UNCEM ha gi&amp;agrave; comunicato al Ministero dell&amp;#8217;economia e delle finanze il quadro aggiornato al 31-12-2003 della popolazione delle Comunit&amp;agrave; montane, calcolata come di consueto secondo quanto sopra illustrato, disponibile su richiesta presso gli Uffici dell&amp;#8217;Unione, utile per individuare e verificare da parte del medesimo Ministero l&amp;#8217;articolazione delle Comunit&amp;agrave; montane per fasce di popolazione.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/01/13.html#a473</guid>			<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 11:50:23 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;L&apos;articolo 110, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000, consente a Comuni e Provincie la stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di posti dirigenziali o di alta professionalit&amp;agrave; esistenti nell&apos;ente. &lt;br&gt;La norma pu&amp;ograve; essere applicata anche nelle Comunit&amp;agrave; montane?&lt;/h4&gt;                                                        L&apos;articolo 110, comma 1, del Testo unico degli Enti locali prevede la facolt&amp;agrave; sulla base di norma statuaria, di coprire i posti di responsabile di uffici o servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratti di diritto privati, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.Il comma successivo affida al regolamento sull&apos;ordinamento degli uffici e dei servizi la concreta definizione dei limiti, criteri e modalit&amp;agrave; con cui possono essere stipulati nei Comuni con personale dirigente in organico, contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per i dirigenti e le altre specializzazioni.&lt;br&gt;L&apos;applicabilit&amp;agrave; alle Comunit&amp;agrave; montane della normativa prevista per i Comuni si ricava dalla lettura degli articoli 28, comma 7, e 32, comma 5, del Tu.Pertanto in virt&amp;ugrave; della lettura coordinata delle norme si ritiene che la disposizione dell&apos;articolo 110 del Tu sia applicabile alle comunit&amp;agrave; montane, in quanto le medesime &quot;sono unioni di Comuni&quot;, in base all&apos;articolo 27 del Tu.&lt;br&gt;Per quanto riguarda la durata dei contratti a termine si osserva che il comma 3 dell&apos;aticolo 110 del Tu prevede esplicitamente che non possono superare il mandato elettivo dell&apos;oragano politico.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2005/01/05.html#a468</guid>			<pubDate>Wed, 05 Jan 2005 16:06:04 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianluca Saponaro&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;PROROGATIO SOLO PER GARANTIRE LA CONTINUIT&amp;Agrave; AMMINISTRATIVA&lt;/h4&gt;Secondo quanto stabilito all&amp;#8217;interno del Testo Unico degli Enti Locali-TUEL, l&amp;#8217;istituto della prorogatio &amp;egrave; previsto al solo ed unico fine di garantire la continuit&amp;agrave; dell&amp;#8217;azione amministrativa dell&amp;#8217;ente.Nello specifico la richiesta avanzata, da parte della Comunit&amp;agrave; richiedente, se sia legittimo che il Consiglio in regime di prorogatio  possa procedere alla elezione della Giunta &amp;#8220;provvisoria&amp;#8221;, non pu&amp;ograve; trovare accoglimento.Infatti l&amp;#8217;elezione della Giunta spetta solo al Consiglio legittimamente insediato che succede al precedente uscente.Nel caso di specie l&amp;#8217;elezione della Giunta da parte del Consiglio in prorogatio, non rientrando in una attivit&amp;agrave; straordinaria bens&amp;igrave; ordinaria, rappresenterebbe uno svuotamento del plenipotenziario Consiglio insediando, il quale verrebbe cos&amp;igrave; privato della sua naturale ed ordinaria attivit&amp;agrave; di elezione dell&amp;#8217;organo di Giunta.L&amp;#8217;ultroneit&amp;agrave; di una Giunta eletta in tal modo &amp;egrave; di lapalissiana illegittimit&amp;agrave;.Quanto appena detto trova fondamento nel fatto che l&amp;#8217;istituto della prorogatio vige non solo per il Consiglio uscente, ma anche per l&amp;#8217;organo di Giunta parimenti uscente.Si rammenta che la presente risposta rappresenta solo un parere tecnico-interpretativo in merito alla richiesta avanzata e come tale va adoperato in qualsivoglia sede.Data la delicatezza della situazione rappresentata e la volont&amp;agrave; dell&amp;#8217;ente richiedente di avvalersi di un supporto in sede consiliare, questa Unione raccomanda alla Comunit&amp;agrave; citante di richiedere l&amp;#8217;autorevole ed ufficiale interpello del Ministero dell&amp;#8217;Interno per fugare ogni possibile rischio di illegittimit&amp;agrave;.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/11/26.html#a428</guid>			<pubDate>Fri, 26 Nov 2004 09:37:02 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianluca Saponaro&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;Pagamento IRAP per contratto di somministrazione di lavoratori interinali.&lt;/h4&gt;In riferimento al quesito in oggetto, questa Unione, rende noto che ai sensi e per gli effetti dell&amp;#8217;art. 2 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell&amp;#8217;IRAP, il presupposto dell&amp;#8217;imposta &amp;#8220;&lt;i&gt;[...] e&apos; l&apos;esercizio abituale di una attivita&apos; diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi [...]&lt;/i&gt;&amp;#8221;.Dal tenore della lettera ricevuta il 27 settembre ultimo scorso, si evince chiaramente che la Comunit&amp;agrave; montana ha stipulato con la Ditta ______ SpA, quale vincitrice della gara bandita dall&amp;#8217;ente, un contratto di somministrazione di lavoratori a tempo determinato.Essendo la ______ SpA una cosiddetta agenzia per il lavoro, come previsto dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (Legge Biagi), in quanto tale dedita alla &amp;#8220;&lt;i&gt;[...] fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine&lt;/i&gt;&amp;#8221; ex art. 2, co. 1 lettera a), del d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, questo ben si raccorda con la previsione del citato art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.Infatti come insegna la migliore tradizione del diritto tributario, il presupposto dell&amp;#8217;imposta &amp;egrave; l&amp;#8217;elemento fondativo-costitutivo che giustifica l&amp;#8217;esistenza stessa dell&amp;#8217;imposta, e questo per l&amp;#8217;appunto prevede &amp;#8220;&lt;i&gt;[...] l&amp;#8217;esercizio abituale di una attivit&amp;agrave; diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi [...]&lt;/i&gt;&amp;#8221;.La Comunit&amp;agrave; montana appaltante ha fatto solo occasionalmente ricorso alla richiesta di lavoratori temporanei rivolgendosi ad una agenzia per il lavoro, nel caso di specie la ______ SpA, la quale esercitando in maniera professionale, e quindi abituale, la fornitura di manodopera a tempo indeterminato e a termine, come risulta dalla pagina web di presentazione di detto gruppo (consultabile al seguente indirizzo: &lt;a href=&quot;http://&quot;&gt;http://&lt;/a&gt; ______________), &amp;egrave; essa stessa tenuta, e non l&amp;#8217;ente appaltante, al pagamento dell&amp;#8217;IRAP.Inoltre ad ulteriore supporto di questa linea interpretativa valga la dizione usata dalla legge  n. 196 del 24 giugno del 1997, recante &amp;#8220;Norme in materia di promozione dell&amp;#8217;occupazione&amp;#8221;, che all&amp;#8217;art. 1, co. 1, la quale chiarisce il significato del contratto di fornitura di lavoro temporaneo che &amp;#8220;&lt;i&gt; [...] &amp;egrave; il contratto mediante il quale un&apos;impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata &quot;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;impresa fornitrice&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&quot;, &lt;i&gt;iscritta all&apos;albo previsto dall&apos;articolo 2, comma 1, pone uno o pi&amp;ugrave; lavoratori, di seguito denominati &quot;prestatori di lavoro temporaneo&quot;, da essa assunti con il contratto previsto dall&apos;articolo 3, a disposizione di un&apos;impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata &quot;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;impresa utilizzatrice&lt;/span&gt;&quot;, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo [...&lt;/i&gt;&amp;#8221;.La norma citata, applicata al caso in questione, definisce la ______ SpA come &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;impresa fornitrice&lt;/span&gt;,  dizione gi&amp;agrave; usata dall&amp;#8217;articolo menzionato della legge Biagi, usando invece per la controparte contrattuale, la Comunit&amp;agrave; montana ________, la diversa dizione di &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;impresa utilizzatrice&lt;/span&gt;.Infatti &amp;egrave; nella lettura combinata dei citati articoli, facendo attenzione alla terminologia utilizzata, che si trova la ratio giustificatrice della interpretazione che vede il soggetto fornitore (la ______ SpA), per il carattere dell&amp;#8217;abitualit&amp;agrave; nell&amp;#8217;esercizio professionale dell&amp;#8217;attivit&amp;agrave; (la ______ SpA) e non il soggetto utilizzatore (Comunit&amp;agrave; montana _________), per il carattere dell&amp;#8217;occasionalit&amp;agrave; nell&amp;#8217;utilizzo di detto servizio, tenuto al pagamento dell&amp;#8217;imposta (IRAP) controversa.Ancora la prassi commerciale vuole che il costo fiscale sopportato dal soggetto passivo, la ______ SpA, venga scaricato sul consumatore finale, la Comunit&amp;agrave; montana _________, ma questo costo dovrebbe essere gi&amp;agrave; di per s&amp;egrave; ricompreso nel prezzo che la ______ SpA ha richiesto per il contratto di somministrazione, e non chiesto nuovamente, come emerge dal tenore della lettera pervenuta, in un momento successivo.All&amp;#8217;uopo si precisa che il presente parere esprime una semplice opinione tecnica in merito e che, come tale, esso va adoperato.Per una risposta valevole anche in sede di contenzioso, questa Unione suggerisce alla richiedente di rivolgersi all&amp;#8217;Agenzia delle Entrate, quale diramazione del MEF, per una definitiva ed autorevole soluzione del caso.Con i migliori saluti.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/11/02.html#a394</guid>			<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 11:06:05 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Ministero dell&amp;#8217;Interno&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali&lt;br&gt;Direzione Centrale per le Autonomie&lt;br&gt;Area V &amp;#8211; Vigilanza&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Diritti di rogito per le Comunit&amp;agrave; Montane e Consorzi di Comuni&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Agenzia ha trasmesso il parere fornito dal proprio consulente giuridico in relazione all&amp;#8217;interpretazione dell&amp;#8217;art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, riguardante la possibilit&amp;agrave; dei segretari delle Comunit&amp;agrave; Montanedi rogare atti nell&amp;#8217;esecutivo interesse delle Comunit&amp;agrave; e la previsione dei connessi diritti di segreteria, allorche tale attivit&amp;agrave; venga svolta da un segretario, iscritto all&amp;#8217;albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che svolga le funzioni di segretario della Comunit&amp;agrave; Montana.Nel parere inviato a codesta Agenzia si afferma che in tale ultima fattispecie la norma posta dall&amp;#8217;art. 8 legge n. 93/1981, che, al comma secondo, stabilisce in modo preciso il modo di ripartizione delle somme riscosse a titolo di diritti di segreteria attribuendone il 90 per cento alla Comunit&amp;agrave; Montana ed il restante 10 per cento al fondo costituito presso questo Ministero, vada ora letta alla luce dell&amp;#8217;entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.Nel documento in esame si conclude che spetti all&amp;#8217;Agenzia risquotere tutti i diritti di segreteria derivanti dalla stipulazione di contratti rogati da segretari comunali, in fattispecie in cui la Comunit&amp;agrave; Montana  od il consorzio sono parti contraenti, &amp;#8220;ci&amp;ograve; in quanto la totalit&amp;agrave; dei fini del predetto fondo doveva, in origine, realizzare (corsi di formazione, ecc.) sono oggi passati nella competenza dell&amp;#8217;Agenzia&amp;#8221;.Tale interpretazione non pu&amp;ograve; essere condivisa per i seguenti motivi.Il fondo previsto all&amp;#8217;art. 8 legge 93/1981, destinato ai segretari delle Comunit&amp;agrave; Montane dipendenti di quegli Enti, &amp;egrave; stato costituito presso il Ministero dell&amp;#8217;Interno che destina le somme per la loro formazione, nonch&amp;eacute; per l&amp;#8217;attribuzione di borse di borse di studio per i figli.Ci&amp;ograve;, in quanto esiste un preciso ed ineludibile rapporto tra l&amp;#8217;attribuzione all&amp;#8217;Ente del diritto a riscuotere detti emolumenti e la loro destinazione che deve necessariamente perseguire finalit&amp;agrave; di diretto interesse per gli Enti titolari del diritto alla riscossione in quanto emanatori degli atti o parti del rapporto contrattuale da cui nasce il titolo alla riscossine.Conseguentemente, non pu&amp;ograve; essere mutata l&amp;#8217;attribuzione della quota parte riservata a questo Ministero per il fatto che essa riflette la destinazione all&amp;#8217;attivit&amp;agrave; formativa ed assistenziale a favore degli stessisegretari delle Comunit&amp;agrave; Montane, cio&amp;egrave; dei dipendenti degli Enti ai quali sono riconducibili gli atti originatori del diritto di riscossione.Si aggiunge che la Scuola superiore del Ministero dell&amp;#8217;Interno organizza annualmente corsi formativi a favore dei segretari delle Comunit&amp;agrave; Montane, i cui programmi sono impostati sulle specifiche esigenze del suddetto personale ed adeguati alla particolare professionalit&amp;agrave;.Peraltro, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all&amp;#8217;albo gestito da codesta Agenzia, chiamati a svolgere le funzioni di segretario delle Comunit&amp;agrave;, in pi&amp;ugrave; occasioni &amp;egrave; stata riservata la possibilit&amp;agrave; di partecipare alla formazione finanziata col fondo in parola.Si aggiunge, per completezza, che il segretario comunale iscritto all&amp;#8217;albo svolge le funzioni di segretario delle Comunit&amp;agrave; Montane come incarico extra &amp;#8211; istituzionale.&lt;br&gt;In tal caso, come indicato da codesta Agenzia nella delibera n. 200 del 14 giugno 2001, non rileva affatto il rapporto di dipendenza dall&amp;#8217;Agenzia, bens&amp;igrave; il rapporto funzionale con il sindaco o il presidente della Provincia ai sensi dell&amp;#8217;art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 che autorizzano il conferimento di tali incarichi.In base alle considerazioni esposte si ritiene che non sussistano i presupposti per una destinazione delle somme in questione diversa da quella prevista dalla legge.&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;IL CAPO DIPARTIMENTO&lt;/div&gt; </description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/10/27.html#a391</guid>			<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 08:27:31 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Numero massimo dei componenti dell&apos;organo esecutivo della Comunit&amp;agrave; Montana&lt;/h4&gt; &lt;b&gt; Premesso che una comunit&amp;agrave; montana ricade nella fascia tra 10.001 e 30.000  abitanti ed ha, quindi, la possibilit&amp;agrave; di determinare i componenti  dell&apos;organo rappresentativo nel numero massimo di 21, si chiede la  corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 28 comma  7, 32 comma 5 e 47 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, per l&apos;individuazione del numero massimo dei componenti dell&apos;organo  esecutivo, nel senso che al terzo dei componenti dell&apos;organo assembleare  debba o meno sommarsi il Presidente (analogamente a quanto avviene per il  Sindaco), e cio&amp;egrave; se tale numero debba essere 7 o 8.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;In esito alla richiesta di parere unita alla presente, si comunica che ad avviso di questa Unione il computo della Giunta della Comunit&amp;agrave; montana - per la quale valgono le norme di cui all&apos;art. 47 del testo unico n. 267/2000 in ragione del rinvio dinamico operato dall&apos;art. 28, c. 7 - va effettuato secondo la norma di cui al comma 1 del citato art. 47, cui va aggiunto il Presidente della Comunit&amp;agrave; montana.Ne caso di specie pertanto la Giunta sar&amp;agrave; costituita da un massimo di 7 componenti oltre al Presidente.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/10/18.html#a384</guid>			<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 11:33:44 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Consigliere delle Comunit&amp;agrave; Montane e interesse a ricorrere&lt;/h4&gt;Ci si &amp;egrave; chiesti se il Consigliere di una Comunit&amp;agrave; Montana &amp;egrave; leggittimato a impugnare la deliberazione di nomina del Presidente e dei componenti della Giunta esecutiva dell&amp;#8217;organo.&lt;br&gt;E infatti non pu&amp;ograve; escludersi che la rinnovazione della competizione elettorale susseguente all&amp;#8217;accoglimento del ricorso possa comportare un risultato inconcreto favorevole allo stesso consigliere, nel senso di fargli assumere una delle cariche in oggetto.La V sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 2315 del 22 aprile 2004) ha ritenuto, confermando il verdetto del Tar che il consigliere &amp;egrave; leggittimato.Ha sostenuto il Collegio: &amp;#8220;In questa sede, prima di dare conto della fondatezza delle argomentazioni del Giudice territoriale alla luce delle censure, degli appellanti (Presidente e componenti della Giunta esecutiva eletti), occorre affrontare la questione, riproposta nel presente grado di giudizio, della titolarit&amp;agrave; dell&amp;#8217;interesse a ricorrere in primo grado del... Consigliere della Comunit&amp;agrave; Montana candidato alla carica di Presidente e non risultato eletto.Orbene, non pu&amp;ograve; essere disconosciuta la leggittimazione a ricorrere del suddetto membro dell&amp;#8217;organo consiliare comunitario che dal rifacimento delle operazioni di nomina, secondo i crismi della leggittimit&amp;agrave;, poteva aspirare al beneficio concreto agognato (elezione alla carica di Presidente), anche se trattasi, in verit&amp;agrave;, di evento concretamente non verificatosi con la ripetizione della procedura avvenuta in ossequio al &lt;i&gt;dictum&lt;/i&gt;  del Tar napoletano l&amp;#8217;interesse a ricorrere degli appellanti, o almeno di una parte di essi, &amp;egrave; invece sicuramente persistente, essendo rivolto a ottenere una pronuncia definitiva che leggittimi l&amp;#8217;originaria composizione estesa dell&amp;#8217;Organo esecutivo.&lt;br&gt;Pu&amp;ograve; essere pertanto pienamente confermata, sul punto, la pronunzia impugnata, secondo cui l&amp;#8217;odierno appellato, in quanto candidato non eletto alla carica di Presidente, poteva vantare una specifica posizione leggittimante, nonch&amp;eacute;, non da ultimo, un evidente interesse a svolgere l&amp;#8217;impugnativa avverso la delibera consiliare di cui si discute, non potendo escludersi che la rinnovazione della competizione elettorale conseguente accoglimento del ricorso introduttivo potesse sortire un risultato in concreto favorevole.Il Consiglio di Stato non ha ritenuto condivisibili le affermazioni di natura ipotetica degli appellanti, ad avviso dei quali la sola circostanza che il corpo elettorale fosse il medesimo di quello che aveva portato al risultato, pressoch&amp;egrave; plebiscitario, in favore dell&amp;#8217;eletto portava a ritenere che la rinnovazione delle elezioni non avrebbe potuto, di fatto, comportare alcuna utilit&amp;agrave; sostanziale per l&amp;#8217;organico reclamante, che nella prima tornata elettorale fosse da considerarsi un elemento stabile e del tutto immodificabile nel tempo.In definitiva, nel caso esaminato non viene in rilievo soltanto il mero interesse obiettivo alla legittima composizione della Giunta esecutiva, e quindi alla leggittimit&amp;agrave; dell&amp;#8217;azione amministrativa, ma anche la legittimazione a ricorrere (incardinatasi nella posizione evidentemente differenziata del membro dell&amp;#8217;Organo consiliare candidatosi al vertice dell&amp;#8217;Organo esecutivo).&lt;br&gt;Essa si traduce nell&amp;#8217;interesse ad agire tutelabile ai sensi di legge in sede giurisdizionale, in quanto indirizzato a ottenere, seppur in via strumentale, un vantaggio concreto (elezione) teoricamente perseguibile (mediante il rifacimento della procedura elettorale).Per tali considerazioni il Consiliere ha la &lt;i&gt;legitimatio ad causam&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;ad processum&lt;/i&gt; per far valere la sua posizione giuridica.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/10/11.html#a373</guid>			<pubDate>Mon, 11 Oct 2004 11:15:18 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Consiglio Comunit&amp;agrave; Montana: solo gli eletti&lt;/h4&gt;&lt;b&gt;Possono far parte del consiglio della Comunit&amp;agrave; Montana i rappresentanti comunali non eletti ai sensi dell&amp;#8217;articolo 27, comma 2, del Dlgs 267/2000 ma delegati dal Sindaco sulla base di una previsione dello statuto, conformato alla legge regionale regolante la materia delle Comunit&amp;agrave; Montane?&lt;/b&gt;Il Consiglio di Stato &amp;#8211; con parere riportato nella circolare del Ministero dell&amp;#8217;Interno 8/2003 Uaral &amp;#8211; ha formulato l&amp;#8217;orientamento per cui devono considerarsi leggittimati a permanere nei consigli comunitari quei sindaci che ne fanno parte in quanto membri di diritto per effetto di leggi regionali antecedenti l&amp;#8217;entrata in vigore del Dlgs 267/2000.&lt;br&gt;Nel caso si rendesse necessario procedere alla sostituzione, per qualsiasi motivo, a far data dall&amp;#8217;entrata in vigore del T.U., il rinnovo non potrebbe che avvenire attraverso il meccanismo elettivo, vale a dire con il sistema che prescrive l&amp;#8217;elezione dei rappresentanti comunali da parte dei singoli consigli comunali.&lt;br&gt;Sulla base di queste premesse si ritiene che i consiglieri comunali che siedono nel consiglio comunitario in quanto muniti di delega permanente e inrevocabile da parte dei sindaci (in base agli statuti comunitari) p&amp;egrave;ossano reputarsi assoggettati al medesimo regime come ricostruito dal Consiglio di Stato, riguardante i sindaci delegante che sono chiamati a far parte del consiglio comunitario quali membri di diritto dello stesso.&lt;br&gt;A rigore potrebbe rilevarsi che la deroga al principio dell&amp;#8217;estrazione elettiva dei rappresentanti dei comuni in seno alla Comunit&amp;agrave; Montana si concretizza, nel caso del sindaco, attraverso la sua individuazione quale componente &amp;#8220;di diritto&amp;#8221;, mentre nel caso del consigliere comunale delegato si concretizza attraverso la sua individuazione per effetto di una scelta discrezionale del sindaco che si avvalga della facolt&amp;agrave; di delegare il proprio incarico.&lt;br&gt;Tuttavia, ci&amp;ograve; non muta la sostanza della rispettiva posizione nel consiglio comunitario, da reputarsi leggittimata, come ritenuto dal Consiglio di Stato, soltanto in relazione alle situazioni in atto.&lt;br&gt;Rendendosi necessario, per qualsiasi motivo, a far tempo dell&amp;#8217;entrata in vigore del T.U., il rinnovo delle rappresentanze comunali in seno in consiglio comunitario, il principio dell&amp;#8217;estrazione elettiva di queste ultime non potr&amp;agrave; subire pi&amp;ugrave; alcuna deroga.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/09/13.html#a341</guid>			<pubDate>Mon, 13 Sep 2004 09:47:59 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;ASSESSORE E CONSIGLIERE DI COMUNIT&amp;Agrave; MONTANE: NESSUNA INCOMPATIBILIT&amp;Agrave;&lt;/h4&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;MINISTERO DELL&apos;INTERNO&lt;br&gt;DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE&lt;br&gt;UFFICIO CONTROLLO SUGLI ORGANI&lt;/p&gt;&lt;b&gt;Oggetto:&lt;/b&gt; Applicazione dell&apos;art. 64 del decreto legislativo n.267/2000 alle comunit&amp;agrave; montane.&lt;br&gt;Quesito.&lt;b&gt;Quesito su : 12) Cause ostative sull&apos;assunzione e all&apos;espletamento del mandato elettivo - 12.1 Elettorato passivo: incompatibilit&amp;agrave;.&lt;/b&gt;Si fa riferimento alla nota sopraccitata con la quale &amp;egrave; stato chiesto se alle comunit&amp;agrave; montane con popolazione superiore a 15.000 abitanti debbano essere applicati l&apos;art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l&apos;incopatibilit&amp;agrave; tra le cariche di assessore e di consigliere nei comuni con pi&amp;ugrave; di 15000 abitanti, e l&apos;art. 39 del medesimo decreto legislativo, che impone ai comuni con pi&amp;ugrave; di 15000 abitanti la figura del presidente del consiglio, in virt&amp;ugrave; dell&apos;art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale alle comunit&amp;agrave; montane si applicano, se compatibili, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni.&lt;br&gt;Si chiede altres&amp;igrave; se al presidente  del consiglio comunitario, in virt&amp;ugrave; del citato art. 32, comma 5, possa essere corrisposta l&apos;indennit&amp;agrave; nella misura fissata dal decreto ministeriale n. 119/2000 per il preidente del consiglio comunale.Si premette, in proposito, che il diverso sistema di investitura degli amministratori della comunit&amp;agrave; montana e le specifiche finalit&amp;agrave; che ne contraddistinguono la costituzione, non consentono di estendere a detti enti indistintamente tutte le norme che concernono i comuni.&lt;br&gt;La peculariet&amp;agrave; delle comunit&amp;agrave; montane e delle unioni dei comuni rispetto ai comuni &amp;egrave; confermata dalle disposizioni che agli artt. 27,28 e 32 del decreto legislativo n. 267/00 demandano a detti enti l&apos;individuazione degli organi e le modalit&amp;agrave; per la loro costituzione, statuendo che a essi si applicano i principi previsti per l&apos;ordinamento dei comuni, in quanto compatibili.Le norme richiamate recate dagli artt. 64 e 39, sono strettamente connesse con le disposizioni relative all&apos;elezione diretta del sindaco e alla nomina degli assessori da parte dell&apos;organo di vertice anche fra persone esterne al consiglio. &lt;br&gt;Per tali considerazioni, tali disposizioni non appaiono compatibili con l&apos;ordinamento delle comunit&amp;agrave; montane.L&apos;art. 64, fra l&apos;altro, disponendo in materia di incompatibilit&amp;agrave; e di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione in via analogica ad altre ipotesi non espressamente contemplate dalla legge.Si rappresenta, infine, che l&apos;art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, dispone la corresponsione dell&apos;indennit&amp;agrave; di funzione solo ai presidenti dei consigli provinciali e comunali, non includendo, quindi, il presidente del consiglio delle comunit&amp;agrave; montane nel novero dei suoi destinatari.Il carattere tassativo dell&apos;elencazione degli amministratori recata dall&apos;art. 82 non consente di estendere il trattamento economico ivi previsto a figure non espressamente indicate.&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;IL DIRETTORE CENTRALE&lt;/p&gt;</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/07/29.html#a310</guid>			<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 15:28:09 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;b&gt;Un insegnante, assessore comunale che ricopre anche la carica di assessore della Comunit&amp;agrave; montana, pu&amp;ograve; cumulare i permessi retribuiti previsti dall&apos;articolo 79 del Dlgs 267/2000?&lt;/b&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;SI&lt;/p&gt;I permessi per i componenti delle Giunte comunali e delle Comunit&amp;agrave; montane sono disciplinati esclusivamente dai commi 3 e 4 dell&apos;articolo 79 del Tu, a essi si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.All&apos;assessore in questione, quindi, spettano i permessi specificatamente previsti dall&apos;espletamento di ogni singola carica ricoperta a meno che non si verifichi una coincidenza nell&apos;ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei due distinti organi rappresentativi.Le norme riflettono il diritto costituzionale garantito di disporre del tempo necessario all&apos;espletamento del mandato (articolo 5 della costituzione ) di chi &amp;egrave; chiamato a funzioni pubbliche, che non pu&amp;ograve; essere suscettibile di eventuali situazioni limitative.La formula apparentemente restrittiva contenuta nell&apos;articolo 45 del contratto collettivo del 4 agosto 1995 e riconfermata nella formulazione dell&apos;articolo 34 del nuovo Ccnl 2003, che prevede la rappresentazione trimestrale, da parte del personale docente che ricopre cariche pubbliche elettive, di una dichiarazione circa le assenze dal servizio, ha la sola funzione come gi&amp;agrave; chiarito dal ministero dell&apos; Istruzione, di consentire all&apos;istituto scolastico di organizzare le sostituzioni dei docenti assenti, ma non pu&amp;ograve; costituire un limite all&apos;autonoma facolt&amp;agrave; decisionale dell&apos;Ente locale di mutare secondo le proprie esigenze il calendario delle sedute. </description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/07/28.html#a307</guid>			<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 13:07:54 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;i&gt;Ministero dell&amp;#8217;Interno&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI&lt;/b&gt;&lt;br&gt;DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE&lt;br&gt;Sportello delle Autonomie&lt;/p&gt;&lt;b&gt;OGGETTO:&lt;/b&gt; Rappresentanza in seno alla comunit&amp;agrave; montana dei comuni in cui ha partecipato alle consultazioni elettorali un&amp;#8217;unica lista pi&amp;ugrave; composizione giunte comunit&amp;agrave; montane.                     Si fa riferimento alla nota con la quale &amp;egrave; stata sottoposta alla scrivente la problematica evidenziata dalla delegazione U.N.C.E.M. Veneto relativa alla rappresentanza, in seno alla Comunit&amp;agrave; Montana, di quei comuni che versano nell&amp;#8217;impossibilit&amp;agrave; di distinguere, all&amp;#8217;interno dei rispettivi consigli, fra schieramento di maggioranza e schieramento di minoranza, avendo partecipato alla competizione elettorale un&amp;#8217;unica lista.                     Ad avviso della scrivente la cennata problematica potrebbe trovare soluzione attraverso l&amp;#8217;elezione, da parte dei surriferiti comuni, dei propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante a ciascuno, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.                     Ed invero tale soluzione consente, da un lato, di assicurare la completa composizione del consiglio comunitario e, dell&amp;#8217;altro, garantendo che ogni comune disponga dello stesso numero di rappresentanti, consente al comune in cui &amp;egrave; stata ammessa e votata una sola lista, di poter tutelare i propri interessi in seno alla comunit&amp;agrave; montana in posizione di pariteticit&amp;agrave; rispetto al comune con elezioni effettuate su pi&amp;ugrave; liste.                     Per quanto concerne l&amp;#8217;ulteriore questione prospettata, riguardante &amp;#8220;&lt;i&gt;l&amp;#8217;immediata operativit&amp;agrave;&lt;/i&gt;&amp;#8221; delle norme del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla composizione delle giunte, di cui &amp;egrave; fatta menzione nel parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1506/02 del 29 gennaio 2003 (diramato con circolare ministeriale n. 8/2003 U.A.R.A.L. dell&amp;#8217;8 maggio 2003, che si acclude), si fa presente quanto segue.                     Va osservato preliminariamente che, in base al sistema delineato dal T.U.E.L. n. 267/2000, il parametro numerico per la composizione delle giunte comunitarie &amp;egrave; da ricondursi al combinato disposto degli artt. 28, co. 7, 32. co. 5 e 47, co. 1, per cui il numero massimo dei componenti la giunta delle comunit&amp;agrave; montane &amp;egrave; fissato in un terzo dei componenti del consiglio comunitario.                     A tale proposito la scrivente Amministrazione, con circolare n. 10/2000 U.A.R.A.L. dell&amp;#8217;8.11.2000 ha precisato, fra l&amp;#8217;altro, che il computo del terzo dei consiglieri comunitario va rapportato alla cifra dei consiglieri fissata normativamente (art. 37 T.U.E.L. cit.) e non a quella che tiene conto della maggiorazione, resasi necessaria al fine di assicurare la rappresenranza delle minoranze.Nel suesposto contesto si colloca la problematica riguardante i termini di operativit&amp;agrave; delle norme del T.U.E.L. cit. relative alla composizione delle giunte, ove si presentasse la necessit&amp;agrave; di dover procedere ad un rinnovo dell&amp;#8217;organo esecutivo.                      La tesi condivisa dal Consiglio di Stato &amp;egrave; nei sensi dell&amp;#8217;immediata applicabilit&amp;agrave; delle suddette norme, indipendentemente dall&amp;#8217;adeguamento statutario.							                        &lt;p align=&quot;right&quot;&gt;IL DIRETTORE CENTRALE&lt;/p&gt;</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/07/27.html#a302</guid>			<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 08:40:57 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Ordinamento Comunit&amp;agrave; montane: gli orientamenti degli Interni sulla composizione degli organi&lt;/h4&gt;Considerati i numerosi quesiti posti dagli enti associati dopo le elezioni amministrative dello scorso 12 e 13 giugno, riteniamo utile segnalare di nuovo la pi&amp;ugrave; recente &lt;a href=&quot;http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/05/20.html&quot;&gt;circolare del Ministero dell&amp;#8217;Interno 8-5-2003, n. 8&lt;/a&gt;, gi&amp;agrave; presente nella rubrica &amp;#8220;&lt;a href=&quot;http://www.uncem.it/stories/2003/12/19/quesiti.html&quot;&gt;Quesiti&lt;/a&gt;&amp;#8221; del sito, con la quale &amp;egrave; stato diffuso il pronunciamento della I^ Sezione del Consiglio di Stato 29-1-2003, n. 1506/02.L&amp;#8217;Alto Consesso ha fugato alcuni importanti dubbi interpretativi sull&amp;#8217;ordinamento delle Comunit&amp;agrave; montane, in particolare per quanto concerne: la persistente applicabilit&amp;agrave; delle norme del testo unico n. 267/2000; le implicazioni del sistema del voto limitato e separato; il Sindaco come componente di diritto del Consiglio comunitario; la composizione numerica dei Consigli e delle Giunte delle Comunit&amp;agrave; montane; i termini di operativit&amp;agrave; del regime normativo TUEL per gli Organi comunitari.Per quanto attiene al &lt;b&gt;voto limitato&lt;/b&gt;, si segnala in particolare che tale sistema comporta, di norma, che in Consiglio comunale l&amp;#8217;elezione dei rappresentanti della Comunit&amp;agrave; montana debba avvenire con unica votazione cui partecipa maggioranza e minoranza, essendo il voto separato compatibile con quello limitato soltanto ove previsto dalla legislazione regionale di riferimento per le Comunit&amp;agrave; montane.L&amp;#8217;orientamento interpretativo del Consiglio di Stato ha in sostanza avallato la legittimit&amp;agrave; del sistema del voto limitato, in quanto il medesimo non modifica la composizione unitaria del corpo elettorale in due distinti tronconi tra maggioranza e minoranza. Non assume alcun rilievo prospettare la possibilit&amp;agrave; che la partecipazione della maggioranza alla votazione del componente di minoranza si risolva in un condizionamento e quindi in un&amp;#8217;attenuazione del principio introdotto con il voto limitato. E&amp;#8217; altrettanto vero, infatti, che i consiglieri di minoranza partecipano alla designazione dei membri di maggioranza. E del resto la partecipazione dell&amp;#8217;intero Consiglio, non frazionato, alla votazione unitaria trova fondamento nel principio, ancor pi&amp;ugrave; generale, secondi cui gli eletti, una volta assunta la carica, perdono ogni collegamento con l&amp;#8217;elettorato e divengono membri dell&amp;#8217;organo collegiale dell&amp;#8217;ente di cui concorrono a formare la volont&amp;agrave;.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/07/26.html#a300</guid>			<pubDate>Mon, 26 Jul 2004 11:12:43 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Eleggibile in Comune il dipendente della Comunit&amp;agrave; Montana?&lt;/h4&gt;In risposta ad una richiesta di parere circa la possibile causa di inellegibilit&amp;agrave; per il dipendente della Comunit&amp;agrave; Montana che venga eletto consigliere di uno dei Comuni che la costituiscono, si comunica che a quanto ci consta ad oggi tale motivo ostativo non sussiste, secondo un orientamento costante del Ministero dell&apos;Interno.Alcuna norma ha infatti ancora introdotto questa fattispecie tra le cause di incompatibilit&amp;agrave;-ineleggibilit&amp;agrave; disciplinate nella legislazione vigente e al riguardo sono state escluse interpretazioni analogiche, in quanto i motivi di ineleggibilit&amp;agrave; e di incompatibilit&amp;agrave; debbono essere sanciti esplicitamente e puntualmente dalla legge per ciascun soggetto interessato.Pertanto, a parte la disciplina specifica del T.U. n. 267/2000 per le Comunit&amp;agrave; Montane, che non ammetterebbe in ogni caso di mutare estensivamente istituti regolanti Unioni di Comuni, &amp;egrave; da ritenersi esclusa la causa di ineleggibilit&amp;agrave; sottoposta ad attenzione con la richiamata nota.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/06/28.html#a261</guid>			<pubDate>Mon, 28 Jun 2004 10:28:51 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;h4&gt;Rappresentanti dei Comuni in Comunit&amp;agrave; montana. Elezione della minoranza&lt;/h4&gt;	Con riferimento ad un quesito posto da un Comune montano circa la soluzione da adottare per l&amp;#8217;elezione del rappresentante della minoranza in Comunit&amp;agrave; montana, in presenza di due gruppi di minoranza che raccolgano la parit&amp;agrave; di voti in Consiglio Comunale per il proprio candidato, l&amp;#8217;UNCEM ha fornito il seguente parere.			Ad avviso di questa Unione, l&amp;#8217;elezione del rappresentante di minoranza del Comune nella Comunit&amp;agrave; montana, che pu&amp;ograve; dare luogo a parit&amp;agrave; di voti espressi su due candidati della medesima, va preventivamente regolata con apposito delibera consiliare di determinazione regolamentare delle relative procedure, con la quale disciplinare autonomamente da parte del Comune le relative opzioni allo scopo di eleggerne uno (ad esempio il pi&amp;ugrave; anziano d&amp;#8217;et&amp;agrave;; il pi&amp;ugrave; giovane; colui che si ritiene abbia i migliori requisiti di professionalit&amp;agrave; per l&amp;#8217;incarico da rivestire, etc.).			L&amp;#8217;ampia autonomia riconosciuta al Comune dopo l&amp;#8217;entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V, ribadita dalla prima legge di attuazione cosiddetta &amp;#8220;La Loggia&amp;#8221; n. 131/2003, art. 4, peraltro anche a favore delle Unioni di comuni e delle Comunit&amp;agrave; montane, consente oggi all&amp;#8217;Amministrazione di autodisciplinarsi per via regolamentare anche rispetto alla materia in discussione, nel rispetto della legge e dello Statuto d&amp;#8217;autonomia, individuando autonomamente in Consiglio comunale i criteri da adottare.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/06/24.html#a256</guid>			<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 10:50:46 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;b&gt;Nell&amp;#8217;ambito della Comunit&amp;agrave; Montana, &amp;egrave; possibile attribuire la carica di assessore a un consigliere di un Comune facente parte dell&amp;#8217;Ente, ma non designato precedentemente?&lt;/b&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt; &lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Ministero dell&amp;#8217;Interno&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/font&gt; &lt;/p&gt;Il TUEL 267/2000 prevede questa possibilit&amp;agrave; solamente per i Comuni e Province e non anche per le Comunit&amp;agrave; Montane, in quanto la disciplina dei relativi organi &amp;egrave; demandata allo Statuto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione regionale in materia.&lt;br&gt;Va, tuttavia, rilevato che lo stesso TUEL (articolo 28, comma 7), prevede che alla Comunit&amp;agrave; Montana si applichi il disposto dell&amp;#8217;articolo 32, comma 5, che per le Unioni dei Comuni rinvia alle norme in materia di composizione deli organi comunali (articolo 37 e 47 delTU).&lt;br&gt;Di conseguenza, si ritiene applicabile anche alla Comunit&amp;agrave; Montana la disposizione di cui all&amp;#8217;articolo 47, commi 3 e 4, del Dgls. 267/2000 che contempla espressamente la nomina dell&amp;#8217;assessore esterno, ferma restando l&amp;#8217;esigenza di rispettare comunque il principio previsto dall&amp;#8217;articolo 27, comma 2, del TUEL in virt&amp;ugrave; del quale i componenti degli organi &amp;#8211; Giunta e Consiglio &amp;#8211; della Comunit&amp;agrave; Montana devono essere necessariamente &amp;#8220;amministratori&amp;#8221; dei Comuni partecipanti.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/06/17.html#a241</guid>			<pubDate>Thu, 17 Jun 2004 14:31:33 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;b&gt;Per eleggere i componenti del Consiglio delle Comunit&amp;agrave; Montane si possono considerare metodi elettivi diversi, che non tengono conto delle autonome elezioni da parte di ciascun Consiglio comunale?&lt;/b&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Ministero dell&amp;#8217;Interno&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;La complessa disamina delle norme che disciplinano gli organi delle Comunit&amp;agrave; Montane induce a escludere l&amp;#8217;ammissibilit&amp;agrave; di sistemi elettivi dei rappresentanti comunali che prescindano dalle elezioni in seno a ogni Comune che fa parte dell&amp;#8217;Ente comunitario.In particolare l&amp;#8217;articolo 27, comma2 del TUEL, nella parte in cui prevede l&amp;#8217;imputazione ai singoli &amp;#8220;consigli dei Comuni partecipanti&amp;#8221; della competenza a eleggere i componenti dell&amp;#8217;organo rappresentativo &amp;#8220;con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze&amp;#8221;.Il sistema delineatodall&amp;#8217;articolo 27, comma 2, affida testualmente ai singoli Consigli comunali il compito di procedere all&amp;#8217;elezione dei rappresentanti comunali, mutando un principio gi&amp;agrave; contemplato dall&amp;#8217;articolo 4 della legge-quadro sulle Comunit&amp;agrave; montane 1102/1971 (abrogato dall&amp;#8217;articolo 7 della legge 265/1999), che era recepito in tutte le leggi regionali e negli statuti comunitari, nonch&amp;eacute; nell&amp;#8217;articolo 7 della legge 265/1999.In sede di applicazione del testo unico 267/2000 che contiene la disciplina sulle Comunit&amp;agrave; Montane di poco anteriore, dettata dalla legge 265/1999, &amp;egrave; emersa immediatamente la difficolt&amp;agrave; di conciliare il sistema elettivo disposto dal citato articolo 27 (che afferma non solo la competenza di ciascun Consiglio comunale a eleggere l&amp;#8217;organo rappresentativo, ma anche la necessit&amp;agrave; della partecipazione delle minoranze consiliari), con il limite alla composizione numerica di questo organo rappresentativo, derivante dalla necessit&amp;agrave; che i suoi componenti non eccedano i limiti quantitativi &amp;#8220;previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell&amp;#8217;Ente&amp;#8221; (articolo 28, comma 7, e articolo 32, comma 5).La questione &amp;egrave; gi&amp;agrave; stata affrontata nella circolare Uaral 10/2000, e successivamente da un intervento del Consiglio di Stato (circolare Uaral dell&amp;#8217;8 maggio 2003 n. 8) che ha confermato la linea interpretativa della circolare del 2000.Per competenza, &amp;egrave; utile far presente che la validit&amp;agrave; dei sistemi elettivi dell&amp;#8217;organo rappresentativo, assimilabili a quelli prospettati nel quesito potrebbe essere leggittimamente sostenuta, a nostro avviso, nell&amp;#8217;ambito di unione di Comuni considerato che il sistema normativo a esse riferito demanda in buona misura all&amp;#8217;autonomia statuaria di tali Enti la disciplina sulla modalit&amp;agrave; di costituzione degli organi (si veda l&amp;#8217;articolo 32, comma 2 e 3 del TUEL), omettendo di imputare ai singoli Consigli comunali la completezza a procedere all&amp;#8217;elezione dei rappresentanti comunali, a differenza da quanto prescritto per le Comunit&amp;agrave; Montane.</description>			<guid>http://www.uncem.it/categories/quesiti/2004/06/10.html#a234</guid>			<pubDate>Thu, 10 Jun 2004 11:54:46 GMT</pubDate>			</item>		</channel>	</rss>