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Statuto approvato dal XIV Congresso UNCEM il 12 Febbraio 2005




TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI


Articolo 1
Costituzione e Scopi

E' vigente, con sede in Roma, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.) che anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione si articola e si organizza su base regionale.
L'Unione, riconoscendo la montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo del paese, si ispira al valore di una visione unitaria e organica degli interessi delle istituzioni e dei sistemi territoriali locali operanti e si propone:

  1. la completa attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione;
  2. di promuovere l'attuazione organica di una politica montana che, attraverso la partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale;
  3. di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento ed agli Organismi Europei;
  4. di sostenere ed assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle proprie specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati;
  5. di valorizzare le specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale e locale;
  6. di promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, Europei ed internazionali, interessati allo sviluppo della montagna.
Pertanto prevede:
  1. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro;
  2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al 2° comma del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
  4. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  6. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  7. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.


Articolo 2
Compiti

L'Unione Nazionale per raggiungere i propri fini istituzionali:

  1. rappresenta gli interessi degli Associati dinanzi agli Organi centrali dello Stato, agli organismi comunitari, ad ogni altro organismo internazionale e nelle relazioni con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  2. interviene con propri rappresentanti in ogni sede ove si esaminano problematiche relative alle aree montane ed alle Autonomie locali;
  3. assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetti di contrattazione nazionale;
  4. collabora con gli Organi dello Stato e con le Organizzazioni sindacali sulle tematiche riguardanti il personale dipendente dagli Enti locali ed in particolare esprime pareri sul trattamento economico e giuridico dello stesso;
  5. informa, organizza convegni, promuove lo studio di problemi generali o specifici, presta consulenza ed assistenza agli Enti Associati sia direttamente che attraverso la propria Società UNCEM Servizi S.r.l. o con altre Società;
  6. sottoscrive convenzioni e protocolli d'intesa, negli interessi degli Associati e per le finalità previste dallo Statuto, con Ministeri, Enti, Associazioni, Istituzioni o Società;
  7. esprime il parere, previsto dall'art.24 della Legge 97/94, sulla relazione annuale sullo stato della montagna che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta ogni anno al Parlamento.


Articolo 3
Rapporti con le altre Associazioni

L'Unione collabora con le altre Associazioni Nazionali degli Enti locali al fine di favorire forme di coordinamento per un'azione unitaria a sostegno delle Autonomie locali.
Per sviluppare tale coordinamento i Presidenti di ANCI, UPI, AICCRE e LEGA per le Autonomie vengono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.


Articolo 4
Adesioni ad Enti

L'Unione promuove la costituzione e può aderire ad altri organismi ed Associazioni di livello nazionale, europeo ed internazionale le cui finalità siano riconducibili a quelle del presente statuto.



TITOLO II
SOCI


Articolo 5
Soci

Possono essere soci dell'Unione:

  1. i Comuni interamente o parzialmente montani e quelli comunque inseriti in Comunità Montane;
  2. le Comunità Montane;
  3. le Province aventi territori montani;
  4. i Consorzi dei Comuni costituiti per la gestione dei sovracanoni dei Bacini Imbriferi Montani (BIM) a norma della legge n.959/53 e successive modifiche e integrazioni;


Articolo 6
Adesione

L'adesione all'UNCEM da parte degli Enti locali, nonché degli altri soggetti ammessi, avviene a seguito di formale delibera dell'organo competente.
L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso o decadenza.
L'adesione all'Unione comporta automaticamente anche l'adesione all'Unione Regionale o Provinciale di appartenenza.


Articolo 7
Recesso o decadenza

La qualità di socio si perde:

  1. per sopravvenuta cessazione dell'esistenza dell'Ente;
  2. per recesso, deciso con formale deliberazione dell'organo competente. La decisione dovrà essere comunicata all'Unione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  3. per mancato versamento dei contributi associativi. L'Associato che non versa i contributi associativi, dopo un anno solare, decade da Socio. La decadenza è dichiarata dalla Giunta la decisione portata a conoscenza dell'interessato;
  4. per inadempienza degli obblighi statutari. La decadenza è dichiarata dalla Giunta e portata a conoscenza dell'interessato.



TITOLO III
ORGANI


Articolo 8
Organi dell'Unione

Sono Organi dell'Unione:

  1. il Congresso Nazionale;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. la Giunta;
  4. il Presidente;
  5. l'Ufficio di Presidenza
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali.


Articolo 9
Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai Delegati eletti dalle Assemblee Regionali e Provinciali e dai membri di diritto.
Il numero dei Delegati è fissato sulla base di 1 (uno) Delegato per ogni 5 Enti associati o frazione superiore a 2.
Sono membri di diritto i Presidenti delle Comunità Montane ed i Presidenti delle Province associate.
Per le Province autonome di Trento e Bolzano, i Delegati sono indicati rispettivamente dal Consorzio dei Comuni Trentini e dal Consorzio dei Comuni di Bolzano.
Per la Regione autonoma Valle d'Aosta, i Delegati sono indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta [^] C.E.L.V.A.. Ove l'Associazione Regionale o Provinciale non raggiunga i 5 Enti associati, avrà diritto comunque ad 1 Delegato oltre i membri di diritto.
I Delegati eletti dalle Assemblee Regionali e Provinciali dovranno essere amministratori degli Enti associati appartenenti alla stessa Regione.
Ogni Ente associato ha diritto ad un voto espresso dal proprio rappresentante legale, o suo delegato scelto tra i componenti i propri organi, o per delega rilasciata ad altro Ente associato ubicato nella stessa Regione.
Ai fini della partecipazione alle Assemblee Regionali, al Congresso Nazionale ed al diritto di elettorato attivo e passivo, gli Enti associati devono essere in regola con il pagamento delle quote secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, in sede di delibera di indizione del Congresso, fissa il numero massimo di deleghe conferibili al singolo delegato.
Il Congresso è convocato entro otto mesi dalle consultazioni elettorali amministrative nazionali e delle stesse assume la periodicità. E' convocato dal Presidente dell'Unione su delibera del Consiglio Nazionale. La convocazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve indicare il giorno, l'ora, la località della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.
Con la stessa deliberazione sono altresì convocate le Assemblee delle Delegazioni Regionali e Provinciali per l'elezione dei Consiglieri che faranno parte del Consiglio Nazionale e per l'elezione dei Delegati al Congresso. La deliberazione fisserà inoltre il riparto dei Delegati a livello Regionale e Provinciale.
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti diretti o per delega che dispongano della metà più uno dei voti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, il Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno il 15% dei voti congressuali.
Le delibere vengono prese a maggioranza semplice.
Può essere convocato un Congresso straordinario per iniziativa del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno il 25% degli Enti associati, i quali indicheranno gli oggetti da trattare.


Articolo 10
Competenza del Congresso

Il Congresso Nazionale:

  1. stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi ed i contenuti programmatici dell'attività associativa per la realizzazione delle finalità statutarie;
  2. elegge il Consiglio Nazionale per la parte di competenza di cui all'art.11, comma 1, lettera a) del presente statuto;
  3. provvede alle eventuali modifiche statutarie;
  4. elegge il Presidente, che all'atto dell'elezione comunica al Congresso la composizione dell'Ufficio di Presidenza.


Articolo 11 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 140 membri come di seguito specificato:

  1. 89 Consiglieri, in rappresentanza degli Associati, eletti dal Congresso;
  2. 30 Consiglieri eletti nelle rispettive Delegazioni Regionali e Provinciali nella misura di un rappresentante per ogni Delegazione, 2 per la Sardegna, Lombardia , Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Sicilia e Abruzzo. Per la Delegazione Provinciale di Bolzano i membri saranno indicati dal Consorzio dei Comuni di Bolzano. Per la Delegazione Provinciale di Trento i membri saranno indicati dal Consorzio dei Comuni Trentini. Per la Delegazione della Valle d'Aosta, i membri saranno indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta [^] C.E.L.V.A.;
  3. c i 21 Presidenti o Vicepresidenti delegati delle Delegazioni Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per la Delegazione Provinciale di Bolzano fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, del Consorzio dei Comuni di Bolzano. Per la Delegazione Provinciale di Trento fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, del Consorzio dei Comuni Trentini. Per la Delegazione della Valle d'Aosta, fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta [^] C.E.L.V.A..
Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, con voto consultivo gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali dell'Unione;
L'elezione da parte del Congresso dei membri di sua spettanza nel Consiglio Nazionale avviene con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voto di preferenza. Il Congresso, con maggioranza semplice dei votanti, può deliberare di votare su lista concordata con la Presidenza Congressuale e senza l'espressione di voti di preferenza. In caso di lista concordata questa dovrà contenere un numero di candidati superiore del 25% ai membri da eleggere.
Di norma i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà locali.
Possono far parte del Consiglio Nazionale solo gli appartenenti agli Organi degli Enti soci.
Qualora gli venga meno il titolo per cui è stato eletto, il Consigliere Nazionale decade dal mandato e viene sostituito, al primo Consiglio dopo la decadenza, col primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva.
I membri del Consiglio Nazionale eletti dalle Delegazioni Regionali e Provinciali, qualora perdano il titolo per cui sono stati eletti, saranno sostituiti da altri Consiglieri eletti dal Consiglio della Delegazione di appartenenza. I Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali perdenti la carica vengono immediatamente dichiarati decaduti e sostituiti dal nuovo Presidente o dall'eventuale Commissario. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione.
Si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio Nazionale è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
Delibera a maggioranza semplice.
In assenza del Presidente, il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Vice-Presidente Vicario ed in sua assenza dall'altro Vice-Presidente.
Il Presidente può invitare, di volta in volta, ad assistere ai lavori del Consiglio Nazionale membri di Governo o rappresentanti di istituzioni, Enti ed Associazioni ai quali l'UNCEM aderisce o con i quali è collegata la propria attività, o comunque persone che con la loro presenza possano recare contributo ai lavori del Consiglio.
I membri del Consiglio Nazionale si costituiscono in gruppi consiliari, sulla base di regolamento approvato dal Consiglio.
Nel suo ambito si istituisce la Conferenza dei Capigruppo, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.


Articolo 12
Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

  1. delibera sulle questioni che vengono ad esso demandate dal Congresso, ed in particolare su quelle concernenti l'attuazione dell'indirizzo generale della politica dell'Unione;
  2. approva, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio;
  3. fissa la misura delle quote associative, su proposta della Giunta;
  4. nomina la Giunta;
  5. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. convoca, di norma una volta l'anno, l'Assemblea degli amministratori della montagna italiana;
  7. convoca i Congressi Nazionali, sia ordinari che straordinari, stabilendo anche il regolamento congressuale;
  8. indica il periodo entro il quale le Delegazioni Regionali e Provinciali convocheranno le Assemblee per l'elezione dei membri di loro spettanza nel Consiglio Nazionale. Determina inoltre i poteri sostitutivi in caso di inadempienza.


Articolo 13
La Giunta

La Giunta è formata, oltre che dal Presidente, da un massimo di 22 membri eletti dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta fra gli appartenenti allo stesso.
Dura in carica quanto lo stesso Consiglio Nazionale ed i membri possono essere rinominati.
E' presieduta dal Presidente dell'Unione e da lui convocata almeno una volta ogni tre mesi.
Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.


Articolo 14
Funzioni della Giunta

La Giunta:

  1. cura l'attuazione delle deliberazioni ad essa demandate dal Consiglio Nazionale;
  2. adotta i provvedimenti tendenti alla attuazione degli scopi dell'Unione;
  3. promuove la costituzione di consorzi ed enti montani e coordina la loro attività nei limiti della loro autonomia e nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Congresso e di intesa con le Delegazioni interessate;
  4. assolve alle funzioni sindacali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 anche a mezzo di apposite commissioni rappresentative degli enti associati o con delega di rappresentanza e di firma ad uno dei propri membri o al Direttore generale;
  5. delibera in materia patrimoniale e finanziaria nei limiti del bilancio preventivo autorizzando con firma congiunta o disgiunta il Presidente o il Vicepresidente o il Direttore Generale per tutte le operazioni di banca e di conto corrente postale nei limiti del bilancio preventivo, limiti peraltro non opponibili agli Istituti di credito e all'Amministrazione postale. Delibera e dà mandato al Presidente o al Vicepresidente Vicario di stipulare i contratti per lavori e prestazioni con Amministrazioni statali e regionali, con enti pubblici e privati e a riscuotere dagli stressi compensi, rimborsi spese e contributi anche se non previsti o compresi negli stanziamenti di bilancio dell'Unione;
  6. nomina il Direttore generale;
  7. provvede a regolamentare l'organico ed il funzionamento degli Uffici, assume il personale e ne fissa il trattamento economico;
  8. provvede al buon andamento e allo sviluppo dell'Unione;
  9. i) dichiara su proposta del Direttore Generale, la decadenza da socio, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
  10. decide inoltre su quanto necessario per il buon andamento dell'Unione e su tutto ciò che non sia competenza di altri organi.


Articolo 15
Presidente dell'Unione

Il Presidente dura in carica fino al successivo Congresso e è rieleggibile.
Rappresenta l'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca la Giunta almeno una volta ogni tre mesi e ne fissa l'ordine del giorno.
Convoca l'Ufficio di Presidenza almeno una volta al mese e ne fissa l'ordine del giorno.
Presiede il Congresso, l'Assemblea degli amministratori della montagna, il Consiglio Nazionale, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza.
Nomina rappresentanti dell'Unione presso Ministeri, Enti e Società.
Il Presidente nomina, fra i membri della Giunta, fino ad un massimo di cinque Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il Presidente e i Vice-Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo successivo che, in caso di urgenza, assume i poteri della Giunta Esecutiva e le sue decisioni dovranno essere ratificate alla prima riunione della stessa.
In caso di cessazione o decadenza, le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario fino all'elezione del nuovo Presidente da parte del Congresso Nazionale straordinario, da convocarsi entro sessanta giorni dalla cessazione, ovvero del Congresso Nazionale ordinario qualora la cessazione avvenga nell'ultimo anno di mandato del Presidente stesso.


Articolo 15-bis
Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente, che lo presiede, e da un massimo di cinque Vicepresidenti, dei quali uno con funzioni vicarie, rieleggibili.
L'Ufficio di Presidenza cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale. Inoltre:

  1. svolge funzioni istruttorie per le competenze da sottoporre alla Giunta, nonché cura il disbrigo degli affari correnti;
  2. svolge funzioni di rappresentanza e sintesi politica;
  3. adotta i provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio Nazionale, al quale dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione;
  4. delibera sull'adesione ad altri Enti e Organismi di cui all'articolo 4 del presente statuto, fatta salva la ratifica da parte della Giunta.


Articolo 16
Direttore Generale

Il Direttore Generale partecipa all'attività degli Organi dell'Unione e sottopone ad essi i provvedimenti da adottare.
Esegue le decisioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza e collabora con gli organi dell'Unione al mantenimento dei rapporti con le autorità e gli Enti coi quali l'UNCEM è in relazione.
Sovrintende al regolare funzionamento dei servizi e degli Uffici dell'Unione.
E' Direttore di tutti gli Organi collegiali dell'Unione, compreso l'Ufficio di Presidenza, e firma assieme al Presidente verbali e delibere.


Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori effettivi, iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei Conti,ovvero che abbiano espletato le funzioni previste per non meno di sei anni e risultino in possesso dei titoli di studio idonei all'iscrizione all'albo, e di due supplenti.
Uno dei revisori iscritti all'albo assumerà anche le funzioni di Presidente.
La carica di revisore è incompatibile con quella di componente degli Organi Associativi.


Articolo 18
Ineleggibilità e decadenza

I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso, o che è stato dichiarato decaduto da Socio, decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta degli Organi dell'Unione.
La decadenza è dichiarata dalla Giunta, su segnalazione del Direttore Generale, e comunicata all'interessato.


Articolo 19
Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali

La Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali è un organo dell'Unione con funzioni ausiliarie per la Giunta Esecutiva e per il Consiglio Nazionale esse concorrono a definire gli obiettivi generali dell'Uncem di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Assicura inoltre il coordinamento operativo delle attività e della gestione fra Unione centrale e quelle Regionali e Provinciali.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione almeno 4 volte l'anno; è formata dai Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali ed opera con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.
Può altresì operare, con decisione autonoma, per settori e specifiche aree geografiche di competenza per iniziative non in contrasto con le finalità statutarie.
A tali riunioni dovranno essere invitati il Presidente Nazionale ed il Direttore Generale.



TITOLO IV ORGANISMI CONSULTIVI


Articolo 20 Consulta Italiana per la Montagna

E' istituita, nell'ambito del Consiglio nazionale, la Consulta Italiana per la Montagna quale momento sussidiario di elaborazione culturale per le tematiche dello sviluppo montano.
Ad essa sono chiamati a far parte i rappresentanti delle categorie economiche e sociali, enti, istituzioni culturali e scientifiche, autonomie funzionali, consorzi di bonifica montana, aziende speciali, consorzi forestali ed enti parco.
Fanno inoltre parte di diritto di tale organismo il Presidente pro-tempore dell'associazione interparlamentare "Amici della montagna", nonché tutti i membri del Parlamento Europeo, nazionale e dei Consigli regionali che lo richiedano.
La Consulta viene riunita di norma due volte all'anno, in sessione primaverile e autunnale, ed esprime valutazioni da trasmettere al Consiglio nazionale in ordine all'andamento delle politiche per la montagna.



TITOLO V
NORME FINANZIARIE


Articolo 21
Finanziamento

L'Unione è dotata di autonomia finanziaria derivante:

  1. dalle quote associative ordinarie;
  2. dalla gestione patrimoniale;
  3. da eventuali lasciti o donazioni;
  4. da ogni altra attività.

Le quote associative ordinarie sono stabilite, sentita la Giunta, dal Consiglio Nazionale secondo criteri che, imputabili esclusivamente all'autonomia organizzativa dell'Unione, sono comunque riferiti alle dimensioni rappresentative dei Soci.
Per gli Enti appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione della Valle d'Aosta sarà stabilita, sulla base delle quote associative in vigore, una quota unica che verrà corrisposta dal Consorzio dei Comuni Trentini, dal Consorzio dei Comuni di Bolzano e dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - C.E.L.V.A..
Gli oneri di partecipazione all'attività dell'Unione, non attribuibili direttamente alla funzione di rappresentanza degli Organi della stessa, sono a carico degli Enti Associati.


Articolo 22
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta presenta, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio Nazionale il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti.
Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.
La Giunta determina le modalità delle erogazioni delle spese nei limiti del bilancio.


Articolo 23
Gestione attività

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci e per il servizio stampa ed editoriale dell'Unione, può essere provveduto, con decisione della Giunta, a mezzo di Società costituite ai sensi del Codice Civile.
Il bilancio annuale di tali Società è allegato al conto consuntivo dell'UNCEM.



TITOLO VI
DELEGAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI


Articolo 24 Delegazioni Regionali e Provinciali

In ogni Regione i Soci dell'UNCEM si costituiscono in Delegazione Regionale e, limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige, in Delegazioni Provinciali. Per la Provincia Autonoma di Bolzano la Delegazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni di Bolzano di cui l'UNCEM riconosce lo statuto.
Per la Provincia Autonoma di Trento la Delegazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni Trentini di cui l'UNCEM riconosce lo statuto. Per la Regione Valle d'Aosta la Delegazione è rappresentata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta [^] C.E.L.V.A..
Le Delegazioni rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali dell'UNCEM nell'ambito di ciascuna Regione. Parimenti le Delegazioni regionali e provinciali concorrono a definire gli obiettivi generali dell'Uncem di cui all'art. 1 del presente Statuto.
I Presidenti o Vicepresidenti delle Delegazioni partecipano, ove previsti, ai Consigli regionali delle autonomie locali, comunque denominati.


Articolo 25
Autonomia statutaria

Le Delegazioni godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dallo Statuto dell'UNCEM Nazionale.
Il loro statuto è deliberato dall'Assemblea Regionale, previo esame della Giunta, a maggioranza semplice e con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un terzo dei Soci.
Gli scopi e gli obiettivi delle Delegazioni, in armonia con quelli nazionali, sono fissati dai rispettivi Statuti.
Lo Statuto stabilisce inoltre le norme di funzionamento e determina gli organi, la loro composizione e le loro attribuzioni.


Articolo 26
Assemblea regionale

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Regione aderenti all'UNCEM Nazionale.
In seno all'Assemblea l'Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o suo delegato, scelto fra i componenti i propri organi, o per delega rilasciata ad altro Ente associato.
Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci - per i presenti vengono conteggiate anche le deleghe - ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con il 15% dei Soci.
L'Assemblea elegge gli Organi della Delegazione che avranno una durata analoga a quella nazionale, e dovranno essere composti dai soli appartenenti agli Organi degli Enti soci.


Articolo 27
Organi

Sono organi della Delegazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio;
  3. la Giunta;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 28
Finanziamento

Le Delegazioni godono di autonomia finanziaria realizzata attraverso le seguenti fonti:

  1. trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'UNCEM Nazionale;
  2. contributi e/o trasferimenti;
  3. gestione patrimoniale;
  4. altre.

Ogni Delegazione, in aggiunta ai trasferimenti di cui alla lettera a), può richiedere al Consiglio Nazionale la corresponsione da parte dei Soci della propria Regione di un contributo aggiuntivo che verrà riscosso attraverso i ruoli nazionali.


Articolo 29
Norme di funzionamento

Il Presidente della Delegazione informa tempestivamente il Presidente Nazionale delle iniziative promosse e dell'attività svolta, onde consentire l'opportuno coordinamento con i programmi e gli interventi di livello nazionale. Trasmette all'Unione Nazionale il conto consuntivo.
Il Consiglio Nazionale, su relazione della Giunta, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli Organi della Delegazione e nominare un Commissario straordinario il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di competenza.
Il Commissario dispone di tutti i poteri degli Organi della Delegazione, ad eccezione di quelli dei Revisori dei Conti, e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del proprio mandato.



TITOLO VII
MODIFICHE STATUTARIE


Articolo 30
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dal Congresso su iniziativa del Consiglio Nazionale.
Il Congresso delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti.
Il Congresso può delegare, con delibera da adottarsi con le stesse modalità, il Consiglio Nazionale a specifiche modifiche dello Statuto.
La deliberazione di modifica è adottata con la maggioranza assoluta dei propri membri.



TITOLO IX
VARIE


Articolo 31
Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.



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Ultimo aggiornamento: 21-06-2006; 15:50:25.

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