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Finanziaria 2005

Prime note sullo schema di ddl finanziaria 2005
(Roma, 30 settembre 2004)
NOTA INTERNA UNCEM
Il disegno di legge finanziaria 2005, varato il 29 settembre dal Consiglio dei Ministri, nella prima bozza acquisita conferma nella sostanza gli orientamenti in precedenza manifestati dal Ministero dell'Economia con particolare riferimento al versante degli enti locali.
Premesso che la Tab. F, concernente gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, indica in soli 31 milioni di euro la consistenza del Fondo nazionale per la montagna 2005 (decurtato come è noto in corso d'anno del 50% rispetto ai poco più dei 61 mln di euro previsti dalla finanziaria 2004), si richiamano qui ulteriori contenuti di specifico interesse per le amministrazioni locali della montagna.
L'art. 2 conferma il limite del 2% per le amministrazioni pubbliche nell'incremento della spesa complessiva, mentre al successivo art. 6, per gli enti locali e le regioni, incluse le Comunità montane, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale per l'anno 2005 non può essere incrementato oltre il 4,8% del corrispondente ammontare di spese dei consuntivi 2003.
Tale ammontare va calcolato al netto delle spese di personale, di quelle per la sanità relativamente alle regioni, delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie.
È prevista la possibilità di eccedere il tetto anzidetto per spese di investimento nel limite delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote, imposte e tasse locali.
L'art. 6, relativo al Patto di Stabilità interno per gli enti territoriali, al comma 5 detta la disciplina per il monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti ai quali si applica il Patto di Stabilità interno e tra essi figurano anche le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il comma 6 inoltre disciplina la comunicazione dei risultati finanziari in base ai quali si dimostra il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, che quest'anno coinvolge anche i Comuni fino a 5.000 abitanti e tutte le Comunità montane, tenute a predisporre entro il mese di marzo una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato deve provvedere il revisore dei conti dell'ente.
Il mancato rispetto di tale obiettivo semestrale comporta il riassorbimento dello scostamento da parte degli enti, intervenendo sui pagamenti in misura tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Il comma 8 prevede inoltre sanzioni a decorrere dal 2006 per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità interno, consistenti nel divieto di:
- effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obietti del Patto di Stabilità; in particolare per le Comunità montane si fa riferimento al livello delle spese dell'anno 2003;
- procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Il comma 12 richiede il concorso di ANCI, UPI ed UNCEM al monitoraggio sull'andamento delle spese.
L'art. 12 sperimenta la possibilità di superare il sistema di tesoreria unica, individuando tra gli altri enti tre Comunità montane per i quali nel 2005 i trasferimenti erariali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesorieri degli enti, con possibilità di estendere la sperimentazione stessa in corso d'anno anche ad ulteriori enti locali.
L'art. 14 conferma in capo ai bilanci degli enti locali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale.
Non sembrano porsi per ora vincoli ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per le Comunità montane.
L'art. 29, recante disposizioni diverse, modifica il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/94 sulla montagna attribuendo al Ministro per gli Affari Regionali piuttosto che al Ministro dell'Economia l'iniziativa della proposta sui criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna.
L'art. 36 poi, al comma 37, procrastina a tutto il dicembre 2005 le norme relative alle agevolazioni sulle accise per il gasolio e GPL impiegati nelle zone montane, in scadenza con il 31-12-2004.
Commissione per le questioni regionali del Senato
Indagine conoscitiva sul ruolo delle Autonomie nelle scelte di politica economica e finanziaria
Linee guida del DPEF 2005-2008
Finanziaria 2005 - C 5310-bis-b
Finanziaria 2005, sì finale
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Ultimo aggiornamento: 21-06-2006; 15:58:56.
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