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Finanziaria 2005



DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005

DOCUMENTO UNCEM

di valutazioni e proposte emendative

(Conferenza Unificata - Roma, 14 ottobre 2004)

Premessa

Le aree montane rappresentano un patrimonio di primaria importanza in una prospettiva globale, in quanto ecosistemi il cui valore è direttamente proporzionale alla crescente urbanizzazione. Vi è quindi l’ineludibile esigenza di ridefinire una politica nazionale per la montagna coerente e innovativa, fondata sui principi della sua specificità - ora affermata anche nel nuovo Trattato istitutivo dell’U.E. all’art. 116 sulla coesione economica, sociale e territoriale - dello sviluppo sostenibile e della sussidiarietà, adottando politiche di intervento tese a valorizzare il ruolo delle Istituzioni locali, primariamente del sistema Comuni-Comunità montane, anche al fine di adeguare l’articolazione effettiva delle competenze amministrative ai principi costituzionali delineati dalla riforma del Titolo V Cost.

A tale ultimo riguardo, tra l’altro, è appena stata approvata in Assemblea alla Camera dei Deputati la riformulazione dell’art. 118 Cost., che introduce esplicitamente all’ultimo comma il riconoscimento delle forme associative dei piccoli comuni della montagna, attribuendo quindi alla Comunità montana la medesima autonomia dei Comuni, secondo una linea evolutiva coerente già sancita dagli artt. 4 e 7 dalla legge n.131/2003, di prima applicazione della nuova Carta costituzionale.

Va perseguito pertanto, ad avviso dell’UNCEM, l’obiettivo strategico di conseguire un nuovo equilibrio fra le esigenze del mercato globale e l’orizzonte dei valori dell’autonomia politico-amministrativa, culturale, economica e del modello di crescita montana.

I caratteri naturali e identitari del territorio e delle comunità di montagna sono infatti elementi fondanti, nei meccanismi di unificazione sovranazionale e di globalizzazione, di più corretti equilibri politici, ambientali, produttivi e di distribuzione delle risorse.

La montagna, quale ambito complesso e “globale” dei suoi profili antropici, culturali, ambientali ed economici, pretende politiche legislative organiche e coerenti.
Essa non deve essere considerata una “materia” riducibile soltanto a singole separate politiche di settore, poiché nel nuovo ordinamento costituzionale la governance montana richiede soluzioni istituzionali che siano strettamente legate all’esercizio delle funzioni fondamentali, alle forme di governo e al sistema rappresentativo dei Comuni montani, alla necessità di far acquisire forza adeguata ai sistemi territoriali montani, garantendo altresì la presenza dei servizi pubblici fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni.

Lo sviluppo della montagna è in definitiva profondamente legato ai processi di riforma istituzionale per il maggiore bisogno di istituzione, di governo e di azione politica che contraddistingue la realtà montana dal resto del Paese.
Appare sempre più evidente la necessità di prevedere un ordinamento differenziato per il territorio montano nell’ambito della produzione legislativa del Governo e del Parlamento e, in ogni caso, ogni provvedimento legislativo deve essere valutato anche sotto il profilo del suo impatto sul territorio montano italiano.

L’equa e solidale ripartizione territoriale delle risorse deve accompagnare la responsabilizzazione e l’autonomia finanziaria e fiscale delle istituzioni locali, secondo un modello di federalismo che, evitando i rischi delle velocità differenziate, offra la possibilità ai territori di organizzarsi con criteri e modelli autonomi, anche di gestione, sul tipo "sovvenzione globale", per riportare l’insieme delle potenzialità del Paese a convergenti obiettivi di crescita.

E occorre anche una politica europea per la montagna, perché essa rappresenta uno dei paradigmi dell’integrazione europea.

Considerazioni e proposte di merito

E’ muovendo da tali presupposti concettuali che l’UNCEM ritiene vadano inquadrate le misure della legge finanziaria 2005 per quanto segnatamente concerne la situazione socio-economica dei territori montani e le sue suscettibilità di sviluppo.

Nell’articolato del disegno di legge approvato il 29 settembre dal Consiglio dei Ministri non appare invece accolta alcuna delle proposte di merito suggerite da UNCEM per l’anno 2005 relativamente: al recupero del taglio del 50% operato con il DL 168/2004 sul Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97/94, ridotto in corso d’anno 2004 dai 61 milioni di euro contemplati originariamente a 30 milioni di euro; all’incremento di 10 milioni di euro dei trasferimenti di parte corrente – di natura completamente derivata – a favore delle Comunità montane; alla previsione di almeno 10 milioni di euro a favore delle Comunità montane quale contributo erariale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Risulta di fatto assente qualsiasi impegno in tal senso, salvo la previsione in Tab. F allegata al ddl finanziaria di appena 31 milioni di euro per il solo 2005 (nulla per gli anni successivi) per il finanziamento del citato Fondo montagna, corrispondenti esattamente al 50%, come detto, dell’originario impegno assunto con la legge del 2004 e dimezzato poi con il decreto legge 168 dello scorso luglio.

Eppure, nel DPEF varato dal Governo in carica nel 2003 erano stati assunti impegni precisi nell’ambito delle politiche settoriali a favore del Fondo nazionale per la montagna, dell’istituzione di un fondo speciale per la manutenzione dei servizi, del rifinanziamento di mutui quindicennali alle Comunità montane per investimenti, mai onorati nelle conseguenti misure disposte dalle leggi finanziarie, per quanto avrebbero potuto costituire il punto d’avvio di un processo virtuoso del quale l’UNCEM attendeva con speranza conferma.

Quest’anno si giunge alla formulazione del disegno di legge per il 2005 subito dopo aver assistito, con il varo del richiamato D.L. n. 168/2004, al dimezzamento del Fondo nazionale per la montagna, in ordine al quale non hanno trovato alcuna accoglienza in sede di esame parlamentare le ripetute richieste UNCEM di evitare in corso di esercizio questa inopinata, ingiustificata e insostenibile misura punitiva per i territori montani, considerato che si tratta del solo Fondo di parte capitale per l’attivazione di interventi di investimento nei Comuni montani del quale possono disporre le Comunità montane, istituzioni locali ancora a finanza completamente derivata.

L’UNCEM sottolinea come la nuova finanziaria si inserisca in un rinnovato quadro costituzionale e istituzionale, profondamente modificato rispetto al passato dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, che richiede ancora concreta esecuzione soprattutto per quanto concerne l’attuazione del nuovo art. 119 Cost. sul federalismo fiscale a favore delle Regioni e delle istituzioni locali.

In particolare, la tematica del federalismo fiscale e finanziario nella sua articolazione territoriale, a Costituzione rinnovata, costituisce motivo di grande interesse per le aree montane, rispetto al ruolo dei piccoli Comuni, prevalentemente ubicati in montagna, e della tradizionale forma associativa ivi presente costituita dalla Comunità montana.

L'attenzione esplicita del Costituente per le politiche a favore della montagna, come emerge dall’ultimo comma dell'articolo 44 Cost., assume oggi il valore di un indirizzo organico e globale oltre i tradizionali approcci settoriali.

Le richiamate modifiche apportate al Titolo quinto, parte II, della Costituzione, convalidano i fondamenti e le potenzialità espansive di un solido assetto istituzionale rappresentativo delle comunità locali del mondo montano.

Il principio fondamentale della sussidiarietà di cui al nuovo art. 118 Cost., che attribuisce prioritariamente ai Comuni tutte le funzioni amministrative e - ora alle loro forme associative in montagna precise responsabilità di governo - va applicato secondo noi in stretta connessione con gli altri principi costituzionali di adeguatezza e di differenziazione, valorizzando effettivamente l'associazionismo comunale ed evitando così la sottrazione di significative funzioni amministrative ai piccoli comuni, stanti le loro difficoltà organizzative.
Momento di aggregazione associativa dei piccoli comuni è rappresentato, anche storicamente, dalla Comunità montana, rinnovata nella sua missione progettuale e programmatica, di rappresentanza del territorio nonché nella sua struttura operativa.

In tale contesto dovrebbe trovare impulso l’esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni, attraverso la valorizzazione anche delle Comunità montane, grazie alla loro capacità di realizzare momenti di alta integrazione e associazione sovracomunale.
Di qui il ruolo insostituibile di una forte e autorevole Comunità montana.
Nel principio di differenziazione sta anche il riconoscimento costituzionale della specificità di un preciso assetto istituzionale e di governance delle aree montane, evitando ogni sovrapposizione e duplicazione di modelli istituzionali.

Ciò posto, l’UNCEM reputa fondamentale assicurare al governo della montagna risorse adeguate, di carattere ordinario e di parte capitale attraverso il Fondo nazionale menzionato, oltre che attivando l'istituto della perequazione, di cui all'art. 119, comma 3, della Costituzione, che preordina apposito fondo statale ai territori con minore capacità fiscale per abitante, senza vincoli di destinazione, al fine di realizzare politiche di coesione del tessuto socio-economico nazionale funzionali al superamento degli squilibri territoriali e alla adeguata dotazione di servizi essenziali a favore dei cittadini e degli operatori economici.

La necessità della costruzione graduale di un federalismo finanziario e fiscale non deve in ogni caso contraddire il quadro delle risorse finanziare essenziali a favore degli enti territoriali, al contrario di quanto purtroppo si sta assistendo in questi giorni.

A fronte di tale premessa, in relazione alla specifica tematica riferita alle politiche per la montagna, L’UNCEM ribadisce l’esigenza di un impegno forte dell’Esecutivo per lo sviluppo di mirati interventi nella direzione della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l’obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna.

Richiede pertanto al Governo e al Parlamento di contemplare tali ineludibili esigenze nella legge finanziaria 2005, unitamente alla previsione:

  1. di copertura del Fondo nazionale per la montagna per il prossimo esercizio finanziario (fissato dalla legge finanziaria per il 2004 nella misura di 61,481 milioni di euro, e ora ridotto dal citato D.L. 168 di 30,740 milioni di euro) che tenga conto di recuperare nel 2005 il drastico taglio operato dal decreto legge 168 di contenimento della spesa pubblica (assestandolo quindi a 91 milioni di euro) per riportarlo poi stabilmente almeno alla misura minima di 61 milioni di euro negli anni successivi;
  2. di aumento degli attuali fondi ordinari per l’anno 2005 più che proporzionale rispetto al tasso programmato d’inflazione, non inferiore comunque a complessivi 10 milioni di euro, al fine di compensare la mancata crescita dei fondi di parte corrente a favore delle Comunità montane e in attesa di approfondire la possibilità del loro ingresso alla compartecipazione di un tributo nazionale, come da specifica nota che segue;
  3. di prevedere nel 2005 una adeguata quota di fondi erariali, pari ad almeno 10 milioni di euro, per l’incentivazione delle funzioni e dei servizi associati da parte delle Comunità montane, che nel 2004 non hanno ricevuto alcun finanziamento al riguardo essendo stati contemplati nella legge finanziaria del corrente esercizio contributi esclusivamente a favore delle Unioni di Comuni;
  4. di escludere le Comunità montane, unitamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dall’applicazione delle norme (art. 6) sul Patto di stabilità, in quanto tali enti locali – sinora esclusi dal Patto medesimo – verrebbero fortemente penalizzati con misure di fatto inattuabili e inique rispetto all’introduzione del vincolo sulla spesa per investimenti, considerato il peso relativo del complesso dei bilanci degli stessi nel confronto con il totale della spesa pubblica. Inoltre, per le Comunità montane a finanza ancora completamente derivata, non pare coerente l’applicazione dei limiti imposti dal Patto, almeno fin tanto che le stesse non accedano alla compartecipazione già richiesta dall’UNCEM ad una quota di un tributo nazionale con riassorbimento degli attuali trasferimenti erariali ordinari.

L’UNCEM, pur comprendendo il principio del sostanziale rispetto delle compatibilità finanziarie necessitate dall’esigenza di equilibrio della finanza pubblica, ribadisce l’esigenza prioritaria di incrementare il Fondo nazionale per la montagna, che riveste valenza strategica per concorrere a garantire politiche effettive di sviluppo virtuoso e duraturo in montagna attraverso l’azione delle Comunità montane e in sinergia e rapporto cooperativo con i Comuni montani.

La finanza di parte corrente delle Comunità montane

Per quanto attiene ai trasferimenti di natura ordinaria per le 356 Comunità montane oggi costituite, enti locali a finanza interamente derivata e quindi non assoggettati al rispetto del Patto interno di stabilità, per il 2004 essi ammontano a complessivi 178,827 milioni di euro, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno nella Relazione annuale sullo stato della montagna 2004, elaborata dal Ministero dell’Economia in sede CTIM (Comitato tecnico interministeriale per la montagna). Come più volte affermato dall’UNCEM nelle sedi parlamentari e di governo, la riforma in atto del sistema dei rapporti finanziari tra Stato centrale ed enti locali non può non prendere in considerazione anche la finanza di parte corrente delle Comunità montane, per superare i limiti e le difficoltà che oggi si evidenziano nella gestione funzionale di tali enti. La Comunità montana, infatti, per quanto inserita da tempo nella disciplina dei contributi erariali per gli enti locali Comuni e Province, è ancora - come detto - a finanza derivata e nell’ultimo decennio ha subito il sostanziale stallo dei trasferimenti correnti erogati dal Ministero dell’Interno.

L’esigenza di incremento dei trasferimenti ordinari, a fronte anche della qualità e capacità di spesa espressa da tali enti, era stata riconosciuta già con il decreto legislativo 30-6-97, n. 244, in materia di finanza locale ma, come è noto, tale provvedimento è stato congelato negli effetti applicativi.

In relazione all’attuazione del federalismo fiscale a favore degli enti locali, l’UNCEM propone nuovamente di considerare anche la posizione delle Comunità montane al fine garantirne una adeguata autosufficienza finanziaria.

Sin dal 1998 si segnalava l’esigenza di seguire alcune linee su cui imperniare il nuovo sistema di rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, ivi compresa l’autonomia di gestione tributaria e la compartecipazione delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane a un grande tributo erariale.

La Comunità montana è stata infatti esplicitata direttamente - insieme a Regioni, Province e Comuni - già nel documento presentato unitariamente al Governo, il 7 giugno 1998, in Conferenza Unificata, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dalle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM. Nel citato documento comune Regioni-Autonomie locali veniva tra l’altro segnalata l’esigenza di seguire alcune linee su cui imperniare il nuovo sistema di rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, ivi compresa “l’autonomia di gestione tributaria e la compartecipazione delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane a un grande tributo erariale (IVA e/o IRPEF)”.

Sin dall’anno 2000 L’UNCEM proponeva al riguardo la previsione a favore delle Comunità montane di una compartecipazione al gettito erariale IRPEF pari allo 0,02% del tributo, stimato in circa 180 miliardi, da assegnare alle Comunità medesime con riassorbimento di pari importo dei trasferimenti erariali,come primo passo verso il consolidamento delle entrate correnti in relazione:

  • allo svolgimento di nuovi compiti e funzioni in attuazione delle norme “Bassanini” sui conferimenti a Regioni ed Enti locali, che imputava alle Comunità montane l’esercizio in forma associata di competenze comunali previa definizione degli “ambiti ottimali” da parte regionale, coincidenti in genere in montagna con le Comunità montane attuali o da ridefinire territorialmente a cura delle stesse Regioni;
  • alla copertura dei maggiori oneri di funzionamento e per il personale, anche in relazione all’applicazione dei nuovi CCNL, stante la sostanziale staticità negli ultimi anni dei finanziamenti statali e l’assenza di autonoma sfera di capacità impositiva;
  • all’esigenza di introdurre un sistema di correttivi perequativi tra gli Enti, considerato l’andamento negli anni della finanza delle singole Comunità montane che in molti casi ha prodotto l’accrescimento di sperequazioni nella dotazione di risorse finanziarie di parte corrente con riferimento ai compiti istituzionali effettivamente esercitati.

Oggi l’UNCEM, dopo la riforma dettata dal testo unico 267/2000 e la riformulazione del Titolo V della Costituzione, sostiene a maggior ragione la necessità di ammettere l’ente locale Comunità montana, espressione associativa e collaborativa dei Comuni montani, alla compartecipazione ad un grande tributo erariale, che potrebbe essere costituita da una compartecipazione all’attuale gettito erariale IRPEF, con una quota pari a circa lo 0,04% della medesima IRPEF incassata dallo Stato, corrispondente in ogni caso alla vigente entità dei fondi ordinari per le Comunità montane secondo i dati prima riferiti elaborati dagli Interni – salvo verifiche tecniche puntuali sulle cifre – e con il contestuale azzeramento degli attuali trasferimenti erariali somministrati dal Ministero medesimo.

Ciò consentirebbe di consolidare le entrate correnti in relazione: sia allo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, che vede nell’ente locale Comunità montana-unione di comuni disciplinato nel Testo Unico n. 267/2000 l’interlocutore diretto e cooperativo degli oltre 4.000 Comuni montani; nonché all’esercizio associato di nuove competenze nell’impegnativo processo di conferimento delle funzioni amministrative in attuazione della nuova Carta costituzionale e del completamento del decentramento amministrativo avviato con le “riforme Bassanini”.

Si deve peraltro tener presente che il sistema della contribuzione statale in favore delle Comunità montane è attualmente congegnato – anche per le recenti evoluzioni subite – in modo da reclamare non solo interventi di perequazione ma anche i più urgenti provvedimenti di riforma nella struttura e nella quantificazione delle attribuzioni, anche per i paradossali effetti comportati su di esse dagli sviluppi istituzionali degli ultimi anni.

Si reiterano pertanto oggi le linee di proposta avanzate in passato per una stabile definizione del sistema di spesa delle Comunità montane per le quali, in attesa delle radicali trasformazioni operate mediante introduzione del federalismo fiscale, ed in alternativa ad un congruo aumento dei trasferimenti dello Stato (in misura certamente non inferiore agli effetti di erosione accumulatasi negli anni a causa dell’inflazione) si auspica l’ammissione ad una definitiva compartecipazione a consistenti imposizioni fiscali dello Stato, in modo da assicurare certezza e tempestiva conoscenza delle proprie entrate e insieme adeguata copertura ai livelli di spesa comportati dalle tradizionali funzioni e dall’assunzione dei nuovi compiti, conferiti da Stato e Regione, con particolare riferimento alla gestione associata di servizi per conto delle deboli economie e insufficienti apparati di tanti Comuni montani.

Il dibattito, gli studi e le proposte per il riordino dei trasferimenti statali durano ormai da molti anni, nel corso dei quali si è evidenziata con preoccupazione un’esigenza: quella di scongiurare soluzioni che comportassero il ricorso a modalità di riequilibrio mediante riduzione dei trasferimenti più consistenti per accrescere – con il recuperato – le dotazioni degli enti più svantaggiati.
Oggi che tale timore (posto alla base delle resistenze anche surrettiziamente opposte ad ogni tentativo di riforma) non ha più ragione d’essere, per il conclamato proposito di non incidere sui livelli dei trasferimenti in godimento, deve venire, con forza, in evidenza un’altra esigenza ed un’altra preoccupazione, quella degli enti meno dotati, che non vogliono correre il rischio di ulteriori ritardi per una indilazionabile soluzione della loro emergenza in atto: la loro aspettativa non è meno fondata ed è anzi ben più drammatica di quella di chi può temere la fine di una condizione favorevole.
E’ impegno di tutti di adoperarsi perché ancora una volta non vada delusa.

Se i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione rappresentano un filo conduttore delle nostre riflessioni, allora le Comunità montane diventano un’opportunità tangibile per impostare realmente sulle effettive vocazioni territoriali le policies dei comuni di montagna.
Del resto, la lettura coordinata di alcuni articoli della Costituzione evidenzia il rilievo che il costituente ha voluto attribuire al tema della montagna proprio sotto due profili legati tra loro: il profilo economico-territoriale e il profilo sociale; tale lettura serve a comporre una griglia di principi che, in modo diretto o indiretto, non solo legittimano ma addirittura rilanciano il ruolo della Comunità montana.

Lo sviluppo e la valorizzazione della montagna non possono essere perseguiti dai singoli comuni montani, piccolissimi per dimensioni, che hanno spesso tradizioni e storie esemplari legate all’intero territorio d’appartenenza (quasi mai coincidente con i confini amministrativi dei singoli), ma non hanno le risorse umane, tecniche e finanziarie per realizzare una politica in grado di colmare i numerosi divari tra: montagna e pianura, grandi centri urbani e piccoli comuni, oltre ai numerosi gap che vanno dall’accessibilità dei territori, all’anzianità e alla diminuzione progressiva della popolazione, ai bassi livelli di reddito, alla scarsa presenza di servizi e infrastrutture sociali e culturali.

Appare evidente che il ruolo dei servizi alle persone, alle imprese e alla collettività in una società moderna che punta alla qualità della vita e alla qualità dello sviluppo è centrale; come appare evidente che per realizzare nei territori di piccolissimi comuni questa molteplicità di obiettivi, la via della gestione associata è obbligata e l’intervento dello Stato è semplicemente vitale.

356 Comunità montane con 4202 Comuni, rappresentano una popolazione di 10,6 milioni di italiani. Gran parte di queste comunità, senza l’intervento di riequilibrio dei trasferimenti da parte dello Stato, non è strutturalmente in grado di erogare servizi indispensabili, fatica ad assicurare servizi a domanda individuale e delega ormai in bianco alle distorsioni del mercato la gestione dei servizi economici (utilities).




Proposte di emendamento
al ddl finanziaria 2005

atto Camera n. 5310

Art. 6

al comma 1, sostituire il periodo “gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267” con il seguente:

“le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”;

al comma 5, sopprimere le parole “e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti”;

al comma 6, terzo capoverso, sopprimere il periodo da “i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane” fino a “dell’ente”;

al comma 6, quarto capoverso, sopprimere le parole “semestrale” e “semestre”.

MOTIVAZIONE: le proposte emendative sono volte ad escludere le Comunità montane, unitamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dall’applicazione delle norme sul Patto di stabilità, in quanto tali enti locali – da sempre esclusi dal Patto medesimo – verrebbero fortemente penalizzati con misure di fatto inattuabili e inique rispetto all’introduzione del vincolo sulla spesa per investimenti, considerato il peso relativo del complesso dei bilanci degli stessi nel confronto con il totale della spesa pubblica. Inoltre, per le Comunità montane a finanza ancora completamente derivata, non pare coerente l’applicazione dei limiti imposti dal Patto, almeno fin tanto che le stesse non accedano alla compartecipazione ad una quota di un tributo nazionale con riassorbimento degli attuali trasferimenti erariali ordinari.

atto Camera n. 5310

Art. 8

dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. A decorrere dall’anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’Interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.”

MOTIVAZIONE: L’emendamento intende proporre l’incremento dall’anno 2005 di 10 milioni di euro dei trasferimenti erariali di parte corrente per le Comunità montane - ancora a finanza completamente derivata - volto a contribuire al consolidamento delle entrate ordinarie di tali enti, in attesa dell’ingresso alla compartecipazione di un tributo nazionale, con particolare riferimento all’aggravio dei costi di personale sui più recenti contratti nazionali e allo svolgimento delle ulteriori competenze associate in relazione al processo di decentramento delle funzioni conseguente alla riforma costituzionale del Titolo V.

atto Camera n. 5310

Art. 8

dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Per l’anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.”

In alternativa, si propone il seguente comma aggiuntivo:

dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Per l’anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.”

MOTIVAZIONE: L’emendamento principale ha la finalità di ripristinare per l’esercizio finanziario 2005 un adeguato contributo erariale per l’esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane, in quanto per l’anno 2004 le medesime non sono state destinatarie di alcun contributo aggiuntivo. In subordine, si chiede di ripristinare anche a favore delle Comunità montane, incrementandolo, il contributo erariale per le medesime funzioni associate già disposto per il 2004 a favore delle sole Unioni di comuni.

atto Camera n. 5310

Alla Tab. D, Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) – (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – CAP. 7003), modificare gli importi come segue:

2005: 71.000;

conseguentemente:

Alla Tab. F, settore d’intervento 19-Difesa del suolo e tutela ambientale (Economia e finanze) Legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – CAP. 7003/P) modificare gli importi come segue:

2005: 91.000;
2006: 61.000;
2007: 61.000.

MOTIVAZIONE:L’emendamento si propone la copertura del Fondo nazionale per la montagna per il prossimo esercizio finanziario (fissato dalla legge finanziaria per il 2004 nella misura di 61,481 milioni di euro e poi ridotto dal D.L. 168 di 30,740 milioni di euro) che tenga conto di recuperare nel 2005 il drastico taglio operato dal decreto legge 168 di contenimento della spesa pubblica (assestandolo quindi a 91 milioni di euro) per riportarlo poi stabilmente almeno alla misura minima di 61 milioni di euro negli anni successivi.





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