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Patto di Stabilità 2005
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Articoli
- Italia Oggi: Comunità Montane, sorriso a metà. Fuori dal Patto di Stabilità solo gli Enti fino a 50.000 abitanti
- La Gazzetta del Sud: La Camera ha bocciato gli Emendamenti al Decreto che avrebbero permesso il loro esonero dal Patto di Stabilità, Enti montani, lo schiaffo del Parlamento
- Luna Nuova: Patto di Stabilità
- La Stampa: Patto di Stabilità, continua a dividere
- La Stampa: Patto di Stabilità e Comunità Montane
- Luna Nuova: Il Senato approva: esclusi dal Patto di Stabilità i Comuni fino a 5.000 abitanti
- Luna Nuova: Comunità e Olimpiadi
- Il Domani: Questa normativa è un Paradosso, Marchi contro l’inclusione nel Patto di Stabilità
- Torino Cronaca: Salve le Comunità Montane olimpiche
- L’Eco di Chisone: Comunità Montane “Saremo disubbidienti”
- La Fedeltà: Le Comunità Montane fuori dal Patto di Stabilità
- Gazzetta d’Alba: Anche le Comunità Montane escluse dal Patto di Stabilità
- Luna Nuova: Comunità Montane fuori dal Patto
Agenzie
Convertito il DL 44: escluse dal Patto le Comunità montane sotto 50.000 abitanti
Ripristinando la versione licenziata dalla Camera, questa mattina l'Assemblea di Palazzo Madama ha dato il via libera definivo alla conversione in legge del decreto-legge n. 44/05 in materia di enti locali, del quale si attende ora la pubblicazione in G.U.
Come già riferito il 25 maggio scorso, resta pertanto confermata l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle Comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti.
Rammentiamo che sono 35 le Comunità montane ancora assoggettate ai vincoli del Patto in quanto superano alla soglia di popolazione richiamata.
Patto di stabilità e popolazione legale delle Comunità montane.
Chiarimento UNCEM
Sono pervenuti di recente all’UNCEM numerosi quesiti volti a richiedere chiarimenti circa la corretta interpretazione del concetto di popolazione residente della Comunità montana, anche alla luce della novità introdotta dalla legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre scorso, la quale all’art. 1, comma 21, ha inserito anche le Comunità montane oltre i 10.000 abitanti tra gli enti locali assoggettati alle nuove regole del Patto interno di stabilità.
Sulla materia si veda peraltro la documentazione inserita nell’apposito link, in home page di questo sito, “Finanziaria 2005”.
E’ quindi utile chiarire che per popolazione della Comunità montana va sempre intesa quella complessivamente residente nella sola quota di territorio classificato montano, secondo i dati aggiornati annualmente dall’UNCEM a norma dell’art. 156, comma 2, del testo unico sull’ordinamento locale n. 267/2000.
Pertanto, la popolazione legale della Comunità montana è costituita dalla somma della popolazione residente nei Comuni interamente montani (dati ISTAT) oltre alla sola quota montana di popolazione dei Comuni classificati parzialmente montani, ove presenti, che viene certificata annualmente ad UNCEM dai rispettivi Sindaci.
Ove ci si trivi in presenza anche di Comuni non classificati montani, inseriti nella Comunità montana ad opera delle Regioni ai sensi dell’art. 27, comma 5, del citato testo unico, la popolazione di tali Comuni non va considerata agli effetti del calcolo della popolazione residente della Comunità montana.
Si informa altresì che l’UNCEM ha già comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze il quadro aggiornato al 31-12-2003 della popolazione delle Comunità montane, calcolata come di consueto secondo quanto sopra illustrato, disponibile su richiesta presso gli Uffici dell’Unione, utile per individuare e verificare da parte del medesimo Ministero l’articolazione delle Comunità montane per fasce di popolazione.
Applicazione Patto di stabilità: l'UNCEM scrive al Ministro Siniscalco
Con riferimento a quesiti e richieste di intervento provenienti da diverse Comunità montane, assoggettate dal 2005 ai vincoli del Patto di stabilità interno, volti ad escludere dal calcolo del medesimo gli interventi di parte capitale realizzati con finanziamenti vincolati, l'UNCEM ha nuovamente segnalato anche per lettera al Ministro dell'Economia e delle finanze Siniscalco la problematica, manifestando forte preoccupazione e dissenso per l'orientamento negativo assunto dal Ministero circa la concreta realizzabilità degli interventi di investimento programmati con contributi finalizzati già finanziati.
Ove tale posizione interpretativa fosse mantenuta dal Ministero, ha scritto l'Unione, molte Comunità montane si troverebbero nella impossibilità oggettiva di realizzare interventi di particolare rilievo, riferiti soprattutto alla salvaguardia e allo sviluppo eco-compatibile del territorio.
L'UNCEM ha quindi chiesto al Ministro di considerare favorevolmente l'esigenza di disporre - anche in via normativa con apposita deroga - per l'esclusione di tali interventi dal calcolo del Patto, considerati i presumibili gravi effetti per i territori montani che altrimenti potrebbero derivare.
Forniremo ulteriori notizie appena possibile.
L’Economia illustra il Patto di stabilità 2005
Pubblichiamo la Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 - concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2005-2007 per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le Unioni di comuni e le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Art. 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Quesiti applicazione Patto di Stabilità
A decorrere dall'esercizio 2005 questa Comunità Montana è stata soggetta all'obbligo del patto di stabilità, si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai seguenti punti:
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- SPESE SOSTENUTE DA ENTI LOCALI CAPOFILA
Con riferimento al punto G. 3 della Circolare n. 4 del 08.02.2005 concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2005-2007, poiché la Comunità Montana gestisce, nell' esclusivo interesse dei Comuni associati, funzioni e servizi sulla base di convenzioni e Leggi delega regionali, si chiede cortesemente di conoscere, quali fattispecie possano essere ricondotte alla qualità di ente"capofila" e se possono rientrare in tale tipologia le spese sottoelencate?
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- Spese relative ai servizi svolti in forma associata da questa Comunità Montana per conto dei Comuni ad essa appartenenti e nell'esclusivo interesse degli stessi
La Comunità Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari, i servizi associati di trasporto alunni, catasto, polizia, controllo sanitario delle acque destinato al consumo umano, protezione civile, informatizzazione.
Per determinare la quota di partecipazione di propria competenza occorre far riferimento alla spesa sostenuta oppure all'effettiva fruizione del servizio stesso?
Ad esempio per taluni servizi è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni, in altri casi gli stessi non hanno alcun aggravio sui loro bilanci pur beneficiando dei servizi.
La quasi totalità dei Comuni per conto dei quali vengono svolti i servizi è esclusa dall' applicazione del patto di stabilità.
In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?
- Spese relative ai servizi svolti in forma associata con altre Comunità Montane per servizi di interesse Comune
La Comunità Montana esercita, sulla base di convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari, servizi per la gestione delle deleghe regionali in agricoltura e servizio Nucleo di valutazione.
Anche in questo caso le Comunità Montane associate non sono soggette all'obbligo del patto di stabilità.
In caso di risposta affermativa come risulta possibile applicare il dispositivo del suddetto punto G.3 comma 2?
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- GESTIONE DI RISORSE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA
Poiché alla Comunità Montana, sulla base di specifiche Leggi Regionali e Nazionali, vengono trasferite risorse aventi destinazione vincolata, qualora i relativi importi eccedano, sia in termini di impegni che in termini di cassa, i limiti derivanti dall'applicazione del patto , come potrebbe la Comunità Montana sottrarsi agli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni e non inserire a bilancio i relativi interventi?
Altro aspetto più grave è rappresentato dalle limitazioni ai pagamenti.
Di fronte alle liquidazioni derivanti dalla gestione delle suddette funzioni o gestione di opere, in molti casi già a bilancio in c/residui, soggette a precisi termini di rendicontazione (per non parlare dell'applicazione degli interessi di mora da parte delle ditte), come dovrà procedere questo Ente?
- ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Gli oneri straordinari della gestione corrente sono da ricomprendere nel computo delle spese soggette al patto di stabilità?
Risposta del Ministero dell'Economia
In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che:
- il riferimento ad ente locale capofila deve discendere da una normativa statale o regionale (o da provvedimenti amministrativi, per lo più della Giunta Regionale) che individua i servizi, l'ente "capofila" e gli altri enti che beneficiato di tale gestione.
Pertanto, verifichi codesto Ente se sussitono tali presupposti e, in caso positivo, si ritiene che la soluzione proposta al punto G.3 della circolare n. 4/2005 consenta in base alla vigente normativa, da un lato, di non peggiorare l'andamento dei saldi di finanza pubblica nel senso di porre sotto le regole del patto anche tali tipologie di spese e, dall'altro, di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni capofila ponendo convenzionalmente a carico dei comuni che beneficiano dei servizi la loro quota di spese, che possono essere sia di parte corrente che in conto capitale.
È evidente che tale distribuzione di spese tra gli enti - da raggiungere attraverso un'intesa preliminare in modo che gli altri enti sappiano che a fine 2005 ne dovranno tener conto - è puramente convenzionale ed ha validità ai soli fini del patto di stabilità interno mentre non ha riflessi in termini gestionali sul bilancio del comune capofila che provvederà ad impegnare e a pagare tutte le spese. In particolare, attraverso l'intesa, gli enti che usufruiscono del servizio possono portare convenzionalmente a carico delle proprie spese 2001-2003 la quota di loro competenza così come il comune capofila. v
Si ritiene ovvio precisare che la parte di spese che dovessero gravare su enti non soggetti al patto non deve essere considerata da nessun ente in quanto in ogni caso non sarebbe soggetta alle regole del patto.
Inoltre, non si è ritenuto di inserire nell'allegato la contabilizzazione delle spese per enti capofila nel calcolo delle spese medie in quanto si è ritenuto di non complicare la determinazione della spesa media per fattispecie che non derivano espressamente dalla normativa del patto e che riguardano solo una parte degli enti locali.
- la legge finanziaria 2005, in base al principio generale della crescita programmata del 2% per tutte le Pubbliche Amministrazioni, pone l'attenzione soltanto sul livello della spesa e non sul livello di entrata (salvo le esclusioni previste espressamente dalla legge:
cofinanziamenti, proventi di alienazione, ecc.) anche se neutrale per l'ente (si veda ultimo capoverso del punto A della circolare n. 4/2005).
Pertanto, le spese finanziate dallo Stato, dalla Regione o dai comuni (eccetto quelle cofinanziate) o da indebitamento non possono essere portate in detrazione dal complesso delle spese utili ai fini del patto.
Ogni diversa interpretazione non può che seguire la via della modifica legislativa.
- l'intervento 08 della spesa corrente rientra nel complesso delle spese soggette al patto (sono esclusi il personale e i trasferimenti verso AA.PP.). Unica eccezione può essere il caso in cui l'ente ha fatto formalmente ricorso alla procedura prevista dalla normativa sul riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267) - si ritiene che la Comunità montana, al fine di non compromettere l'azione di riequilibrio appena avviata, possa escludere ai fini del patto di stabilità interno le spese in questione.
Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Oggetto: Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna collegati alla realizzazione delle “variante di valico”, da effettuarsi a cura dei Comuni e a spese della Società Autostradale per l’Italia.
Con nota n. 1010/05/S del 22 febbraio 2005, la S.V. ha rappresentato che alcune Amministrazioni comunali lamentano l’impossibilità di procedere al regolare svolgimento dei lavoridella “variante di Valico”, a causa delle disposizioni derivanti dal Patto di Stabilità interno per l’anno 2005.
Infatti, la consistenza finanziaria delle spese in questione, non essendo previste nella base di riferimento per il calcolo dell’obbiettivo programmatico per l’anno 2005, genererebbe di fatto l’impossibilità di trovare spazi finanziari per la realizzazione di tali opere.
Al riguardo, sulla base di quanto affermato nella nota in questione, tali opere sono finanziate a carico della Società Autostrade per l’Italia e pertanto, in questo caso, trova applicazione quanto previsto al punto B.3.3. della circolare dello scrivente n. 4 dell’8 febbraio 2005.
Invero, le spese di investimento finanziate con i contributi di soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche (come nel caso della Società Autostrade per l’Italia) possono eccedere i limiti stabiliti dai commi 22 e 23 della Legge 311 del 2004, secondo quanto disposto dal comma 26 della medesima Legge.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Patto di stabilità: ricognizione problematiche
Roma, 10 marzo 2005
Spett.li Comunità montane
e p. c. Spett.li Delegazioni UNCEM
LORO SEDI
Oggetto: Patto di stabilità 2005. Ricognizione problematiche applicative.
Come è noto, le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono assoggettate da quest’anno ai limiti e ai vincoli dettati dalla legge finanziaria 2005 che regola il Patto interno di stabilità.
Una prima illustrazione critica delle implicazioni di tali regole per le Comunità montane è già stata compiuta da UNCEM e pubblicata sul sito www.uncem.it, nella rubrica “Finanziaria 2005” e nel link “Patto di stabilità 2005-2007”, unitamente alla precisazione di talune questioni problematiche oggetto di intervento sul Ministro dell’Economia, legate essenzialmente ai limiti imposti sugli interventi di investimento degli enti locali.
Nella prospettiva di una più puntuale esposizione in sede governativa da parte dell’Unione del quadro esaustivo delle problematiche applicative che le Comunità montane stanno incontrando in materia, si invitano gli Enti associati a comunicare a questa sede in tempi rapidi le questioni e le difficoltà riscontrate che essi ritengono utile segnalare, al fine di disporre di tutte le necessarie informazioni per un esauriente intervento sull’Esecutivo volto al loro superamento.
Si confida quindi nella collaborazione degli enti in indirizzo e nell’opera di informazione e di coordinamento delle Delegazioni regionali.
Con i migliori cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dr Enrico Borghi)
Il Patto di Stabilità interno per le Comunità Montane: la popolazione di riferimento
di Fabio Ghirelli
Il comma 21 dell’art. 1 della Legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha innovato la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali.
Tra le novità rispetto alle previgenti disposizioni, figura l’inclusione per la prima volta, tra gli enti locali soggetti al patto di stabilità, delle comunità montane con popolazione superiore a 10 mila abitanti.
Chi scrive ha sollevato il problema, sia alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato che all’Organo di Revisione, di quale popolazione prendere a riferimento ai fini di tale soglia, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria.
Infatti, le comunità montane sono, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. 267/2000, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
La cosiddetta “montagna legale” , vale a dire la delimitazione di quelle parti del territorio nazionale che erano stati classificati “montani” e quindi sottoposti a particolari regimi di favore in ragione del loro stato di oggettivo svantaggio socio-economico, era disciplinata dall’art. 1 della Legge 25/7/1952 n. 991 come sostituito dall'articolo unico della Legge 30/7/1957 n. 657, abrogato dal comma 7 dell’art. 29 della Legge 142/1990 la quale è stata abrogata dal D.Lgs. 267/2000 (il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali). Sul punto, il Ministero dell’Interno, che da sempre attribuisce alle comunità montane i contributi erariali (sia correnti che in conto capitale) sulla base della popolazione “montana” (vale a dire sulla base della sola popolazione che risiede nei territori classificati montani), ha da sempre sostenuto che, pur essendo intervenuta l’abrogazione della disposizione di legge che delimitava i territori della montagna italiana, non essendo essa stata sostituita da una nuova disciplina, è preclusa alle Regioni, nelle more di un apposito intervento legislativo, una nuova classificazione dei territori montani che quindi rimane quella determinata ai sensi della Legge 991/1952.
L’implicita permanenza in vita di tale disposizione è ribadita in molti punti della legislazione italiana relativa alle comunità montane, ed in particolare:
- comma 5 art. 27 D.Lgs. 267/2000: “La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.”.
- comma 6 art. 28 D.lg. 267/2000: “Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.”.
- comma 8, lettera c), art. 82 D.Lgs. 267/2000: “articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia.
Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;”.
- tabella A) allegata alla Legge 29/10/1984 n. 720 (assoggettamento al sistema di tesoreria unica): “comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.”.
- comma 5 art. 241 D.Lgs. 267/2000: “Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.”.
- comma 3 art. 115 D.Lgs. 25/2/1995 n. 77: “Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.”.
- comma 2 art. 156 D.Lgs. 267/2000: “Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la anno popolazione residente calcolata alla fine del penultimo precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane.
Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.”.
- comma 3 art. 29 D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992: “A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
- una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
- una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.”.
Da questo quadro normativo, appare alquanto evidente ed incontrovertibile che, per le comunità montane composte da comuni totalmente e parzialmente montani, la “popolazione legale” delle stesse sia data non tanto dalla somma della popolazione residente nei comuni membri bensì dalla somma della “popolazione residente nei territori classificati montani dei comuni membri” (tant’è ch
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Ultimo aggiornamento: 21-06-2006; 16:01:48.
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